Terminata la “rottamazione mania”, si torna a parlare della tradizionale “rateizzazione”. Il decreto legislativo n. 159/2015 ha introdotto nuove regole che disciplinano i debiti e le dilazioni sulle cartelle di pagamento tra cittadini ed Equitalia.

Le novità, in vigore dal 22 ottobre 2015, sono state pubblicizzate come un regalo, come una concessione da parte dell’Ente agli indebitati, ma, come spesso accade, la realtà è ben diversa. Prima del 22 ottobre infatti, non appena Equitalia ammetteva al piano di rateizzazione un contribuente e non appena quest’ultimo provvedeva al pagamento della prima rata del debito, l’ipoteca ed il fermo venivano cancellati d’ufficio.

Con le nuove regole, applicate a chi ha presentato l’istanza di rateazione dopo il 22 Ottobre 2015, l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione non cancella né il fermo amministrativo del veicolo né l’eventuale ipoteca sui beni immobili del debitore, che potranno essere cancellate solo con il pagamento dell’ultima rata. Una penalizzazione bella e buona.

A rimediare, seppur solo parzialmente, a questa ingiusta differenziazione per coloro che hanno richiesto la dilazione dei pagamenti dopo il 22 Ottobre, è intervenuta la circolare n. 105, con la quale Equitalia ha descritto le modalità di trattazione delle istanze di sospensione dei fermi amministrativi trascritti su debiti oggetto di dilazioni concesse a far data dal 22 ottobre 2015. Infatti, se è vero l’art. 19 comma 1 quater del D.p.R. n.602/73, come modificato dal D.lGS. n.159/15, prevede che il fermo amministrativo resti valido, è anche vero che lo stesso articolo stabilisce anche che il pagamento della prima rata del piano di rateazione determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Pertanto, al fine di contemperare entrambe le previsioni, si attribuisce al contribuente che ha pagato la prima rata del piano di rateazione, la possibilità di chiedere la sospensione del fermo amministrativo. Per poter richiedere l’annotazione della sospensione del fermo amministrativo presso l’ACI/PRA, il contribuente deve presentare apposita istanza utilizzando la modulistica presente sul sito di Equitalia, o mediante presentazione allo sportello.

Si verificherà che il provvedimento di fermo di cui si chiede la sospensione abbia ad oggetto le medesime cartelle di pagamento per le quali è stata concessa la rateizzazione, che la dilazione alla base della richiesta della sospensione del fermo sia stata concessa a far data dal 22 ottobre 2015 e non sia decaduta, nonché che sia stato effettuato il pagamento per intero della prima rata della dilazione.

E’ pertanto utile restare informati e rivolgersi a un professionista per capire quali siano i vantaggi di una rateizzazione e quali i modi per usufruire della sospensione dei fermi e delle ipoteche iscritte dagli Enti della Riscossione in danno dei contribuenti.