E’ stata ribattezzata “legge salva suicidi”, ma per gli operatori del diritto è la legge n. 3/2012, modificata dal decreto legge n.179/12, che ha dato vita a una tutela normativa del consumatore soffocato dai debiti.

Una vera e propria seconda possibilità, una chance di riabilitazione che consente anche al privato di ripianare la propria posizione debitoria.

Con l’aiuto degli organi di composizione della crisi e dei professionisti ai quali ci si affida, chi accede a questa procedura effettua una proposta di piano (in caso di debiti contratti per esigenze personali) o di accordo di ristrutturazione (in caso di debiti contratti per l’esercizio di un’attività purché non fallibile) sulla base di un progetto che contempli scadenze e modalità di pagamento ai creditori.

Questa proposta dovrà indicare le somme dovute, i beni del debitore, l’elenco dei creditori e di tutte le spese correnti necessarie al sostentamento suo e del suo nucleo familiare.

Ma soprattutto dovrà indicare il percorso mediante il quale il consumatore “si esdebiterà”, corrispondendo mensilmente una rata che comprenda tutti i debiti contratti, dal mutuo della casa alle pendenze esattoriali, il cui importo sia idoneo a soddisfare almeno parzialmente le pretese dei creditori e al contempo permetta al debitore di riuscire a sopravvivere dignitosamente.

La proposta passerà al vaglio del Giudice circa la fattibilità del piano, la meritevolezza (ovvero un’indagine volta ad accertare se il sovraindebitamento è dipeso dalla colpa del consumatore o da un cd. evento choc) e l’assenza di atti di frode. Verrà omologata senza il consenso dei creditori nel caso di debiti contratti per esigenze personali.

In caso di debiti contratti nell’esercizio di un’attività è invece previsto il benestare del sessanta per cento dei creditori; non si contano, ai fini del raggiungimento della maggioranza, i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, come le banche quando si tratta di mutui.

Quindi se il creditore è solo la banca presso cui si è contratto il mutuo, l’omologa dipenderà solo dall’effettiva capacità di rientro del debitore.

Non si può poi fare a meno di ricordare che per effetto delle modifiche approvate dalla Camera, è stato inserito il nuovo art. 9 ter che ha sancito espressamente l’estensione della cosiddetta “rottamazione” ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012, prevedendo anche per costoro il pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore (e non più solo nelle 5 rate da corrispondersi entro settembre 2018).

Come non auspicare pertanto la diffusione di questa “riabilitazione” del consumatore, le cui maglie normative si dilatano progressivamente a seguito di alcuni provvedimenti giurisdizionali innovativi e degli orientamenti che si vanno formando man mano che questa procedura si diffonde sempre più nelle aule dei nostri Tribunali.

Si ricorda a tal proposito l’omologazione, da parte del Tribunale di Busto Arstizio, di un piano di composizione della crisi da 11 mila euro a fronte di un debito di quasi 90 mila euro nei confronti di Equitalia Nord. O ancora: il Tribunale di Napoli ha omologato il piano proposto da un consumatore dimezzando di fatto i debiti assunti per un mutuo ipotecario con una banca.

Il consumatore adeguatamente informato ed assistito, ha oggi una concreta possibilità di riacquistare un ruolo attivo nell’economia, ripartendo da zero.