Tornerà a insegnare vicino a casa sua una docente palermitana trasferita in un istituto di Verona nell’ambito della mobilità della “Buona scuola“. Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo che ha accolto il ricorso cautelare predisposto dallo studio legale degli avvocati Christian Conti e Alessio Ardizzone, riconoscendo sia il periculum in mora, cioè il danno riconosciuto dal ritardo, che la fondatezza dei motivi.

Il giudice ha quindi condannato il ministero dell’Istruzione ad assegnare la ricorrente a una delle sedi scolastiche comprese nell’ambito territoriale Sicilia (Palermo) e al pagamento in favore della docente delle spese di lite, quantificate in 2.200 euro.

Facciamo un passo indietro e torniamo a un anno fa esatto, quando l’insegnante è stata assunta in ruolo nell’ambito del piano straordinario di assunzione docenti e ha poi svolto per l’anno scolastico 2015/2016 il tirocinio annuale, previsto dalla normativa vigente in materia, alla scuola elementare “Don Pino Puglisi” di Palermo. Per l’anno scolastico seguente, quello in corso, l’insegnante ha presentato domanda di mobilità, indicando come prima preferenza l’ambito territoriale di Palermo e, in subordine, altre destinazioni siciliane. Invece l’amara sorpresa: la scuola assegnata non era né a Palermo né in Sicilia ma a Verona in Veneto. Nonostante, esaminando i punteggi ottenuti e trascritti in graduatoria, l’insegnante fosse convinta di avere diritto a un posto in una scuola vicino a casa.

Fortunatamente per lei dello stesso parere è stato anche il Tribunale di Palermo, al quale si è rivolta: “La docente – si legge nell’ordinanza del Tribunale – è stata assegnata, in violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, all’ambito territoriale Veneto. Altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella GaE (graduatorie ad esaurimento, ndr) ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012, si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia”.

Il Tribunale di Palermo ha inoltre stabilito che “il Miur rimasto contumace, non ha adempiuto l’onere, su di esso incombente, di provare che i docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente e assegnatari degli ambiti siciliani, avessero titoli preferenziali idonei a giustificare tale trattamento di miglior favore nelle operazioni di mobilità”.

Quindi il Tribunale ha accolto il ricorso dell’insegnante nel merito ritenendolo “fondato e meritevole di accoglimento”. Ed è probabile che questa ordinanza, prima del genere che riguarda un docente siciliano, possa creare un precedente giudiziario in grado di spianare la strada ad altri ricorsi simili. Rimescolando, di fatto, le graduatorie dei docenti in Sicilia e non solo.