L’ordinanza del Tar di Palermo è stata emanata il sei dicembre ma pubblicata solo ieri (LEGGI L’INTERO IMPIANTO DELL’ORDINANZA) ed ha effetto, formalmente, solo sulla parte di graduatoria impugnata ovvero la non ammissibilità dei corsi proposti dalla C&B che ha proposto ricorso per annullamento previa sospensiva. Ma le conseguenze di questo pronunciamento ricadranno certamente sull’intera graduatoria oltre a dare il via a probabili pronunciamenti analoghi su altri ricorsi pendenti o in arrivo.

Di fatto l’intera contestata graduatoria dell’Avviso 8 della Formazione professionale potrebbe, adesso, dover essere rivista o rischia di essere congelata chissà per quanto tempo.

E’ l’ultimo atto, in ordine di tempo, di una battaglia infinita iniziata già con la pubblicazione della prima versione dio questo avviso che allora era denominato Avviso 3. Il bando venne impugnato e il Tar si dichiarò competente facendo ravvedere all’assessorato profili di rischio tali da ritirare e riscrivere il bando.

Il nuovo bando dell’avviso 8, invece, è arrivato fino alla graduatoria non senza polemiche. Ma esclusioni illustri e non, sistemi di conteggio dei punteggi, contestazioni, accreditamenti negati in modo anomalo, sono state la cifra dell’intero percorso.

Nonostante tutto l’assessorato aveva detto a chiare lettere che si sarebbe andati avanti senza curarsi delle contestazioni. Ora arriva uno stop che non potrà essere ignorato. In realtà c’è la possibilità che l’amministrazione vada avanti lo stesso ma assumendosi il rischio di dover poi pagare l’eventuale danno arrecato all’ente ricorrente. Questo si trafsormerebbe in un bracco di ferro fra la regione e il tribunale amministrativo che in passato l’amministrazione ha sempre evitato

Il ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità di sei corsi proposti dal C&B, una società cooperativa sociale, è stato accolto dal Tar che si è dichiarato competente ed ha fissato fra un anno, esattamente il 4 dicembre, la data per la trattazione della materia nel merito emanando, contemporaneamente, ordinanza sospensiva della validità della graduatoria perché “sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris”.

Ma il Tar ha fatto di più condannando l’Assessorato ‘resistente’ al pagamento delle spese lasciando chiaramente intendere che la bilancia della giustizia amministrativa, al momento, pende dalla parte dell’Ente.

Dall’assessorato gettano acqua sul fuoco e raccontano le contromosse per evitare lo stop (leggi qui)

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