I giudici della Corte dei Conti, presieduta da Luciana Savagnone, (Igina Maio giudice e relatore Paolo Gargiulo) hanno assolto l’ex presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo Silvana Saguto, difesa dall’avvocato Domenico Pitruzzella, che era stata citata in giudizio dalla Procura contabile per danno erariale nei confronti del ministero della Giustizia.

L’ex presidente era finita davanti ai giudici contabili per avere autorizzato il pagamento di compensi destinati a tre coadiutori dell’amministratore giudiziario, ai quali erano stati conferiti anche incarichi aziendali nell’impresa oggetto dell’amministrazione giudiziaria, facendo gravare indebitamente sullo Stato il relativo complessivo importo di 35 mila euro.

La vicenda si colloca nell’ambito della gestione dei beni sequestrati e trae origine da una relazione ispettiva (Ministero della giustizia, Ispettorato generale, del 19 luglio 2016. Dalla relazione ispettiva, era emerso, infatti, che, nel corso della gestione di una azienda sequestrata, la Saguto aveva autorizzato con provvedimento del 15 aprile 2015) la liquidazione dell’importo ponendo lo stesso a carico dell’Erario.

Gli Ispettori avevano sostenuto, sostanzialmente, l’estraneità della spesa in questione alla fattispecie prevista dalla norma, con conseguente danno per l’Amministrazione statale che aveva indebitamente sostenuto il relativo esborso. Secondo i giudici contabili l’azione della Saguto era legittima. La sostituzione dei componenti della famiglia a cui era stato sequestrato il bene era necessaria per la prosecuzione dell’attività dell’azienda.

“In buona sostanza – si legge nella sentenza – le nomine in questione e la determinazione dei relativi compensi (peraltro quantificati “in misura inferiore a quella già spettante al proposto e ai suoi familiari”, come si legge nella predetta istanza dell’Amministratore giudiziario del 19 novembre 2012) vanno inquadrate nel novero degli atti funzionali all’attività economica dell’azienda. In altri termini, i tre professionisti in questione sono stati chiamati sostanzialmente dallo Stato per assicurare, quali collaboratori, quella continuità imprenditoriale necessaria alla conservazione del bene azienda che, per le predette “esigenze di discontinuità, rispetto a momenti di illiceità o irregolarità pregressi”, non poteva più, per legge, essere affidata ai parenti del proposto.

Il contestato provvedimento con il quale l’odierna convenuta ha autorizzato il pagamento controverso “ponendo lo stesso a carico dell’Erario con diritto a recupero in caso di revoca del sequestro” risulta, dunque, conforme alla disciplina che regola la fattispecie”.

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