I giudici della Terza sezione del Tar di Palermo presieduta da Solveig Cogliani, Aurora Lento Estensore Lucia Maria Brancatelli Referendario hanno accolto il ricorso presentato da una decina associazioni onlus che contestavano i criteri di assegnazione dei fondi dell’ex Tabella H condannando l’assessorato regionale alla Famiglia anche con il pagamento delle spese processuali.

Il ricorso è stato presentato dalla Fondazione “Èbbene”, “Cantiere delle idee” soc. coop, associazione “Apriti cuore” onlus, associazione “A.Fa.Di.” onlus, “Edificando” soc. coop., “La Fraternità” soc. coop., “Societate” soc. coop. a r.l, associazione “Inventare insieme” onlus, associazione “Soleluna”, assistite dall’avvocato Carmelo Giurdanella, contro la Presidenza della regione siciliana, la Giunta regionale siciliana e l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, assistite dall’avvocatura dello Stato.

“Come emerge dalla sintetica narrazione dei fatti – si legge nella sentenza – la Giunta regionale, accortasi che gli stanziamenti di bilancio non consentivano l’erogazione dei contributi richiesti a tutti i soggetti inclusi in posizione utile negli elenchi trasmessi dai Dipartimenti, aveva deciso di operare una riduzione proporzionale riferita a tutte le richieste positivamente istruite.

Successivamente ha, però, modificato tale criterio di ripartizione, prevedendo che la riduzione andava operata rispetto alla spesa storica del 2013, cosicchè tutti i richiedenti che in tale anno non avevano ottenuto alcun contributo sono stati esclusi. E’ una modifica illegittima, la quale ha, peraltro, comportato l’immotivata cristallizzazione delle posizioni acquisite con conseguente chiusura dell’accesso ai contributi da parte di altri soggetti, nonché la violazione del legittimo affidamento risposto nel loro conseguimento”.