Il Tar di Palermo ha annullato le ordinanze emanate lo scorso anno dal comune di Castellammare del Golfo (Tp), sulla “pubblica accessibilita’ all’area demaniale marittima e la libera e gratuita fruizione del mare, nelle baie antistanti i faraglioni e l’ex Tonnara di Scopello”, accogliendo in via definitiva il ricorso presentato dalla comunione Tonnara di Scopello & Guzzo e da alcuni comproprietari dell’ex Tonnara.

Lo rende noto l’avvocato Gaetano Armao, che ha curato il ricorso.

Sono state così annullate le ordinanze n. 3 del 9 luglio 2015 del settore III, LL.PP.MM., del Comune di Castellammare del Golfo, avente ad oggetto “la pubblica accessibilità all’area demaniale marittima e per la libera e gratuita fruizione del mare, nelle baie antistanti i faraglioni e l’ex Tonnara di Scopello'” e la n. 4 del 16 luglio 2015 del settore III, LL.PP.MM., del Comune di Castellammare del Golfo, avente ad oggetto “differimento esecutività del l’ordinanza del responsabile del III settore n. 3 del 09.07.2015 dal 20.07.2015 al 23.07.2015 (R.G. 2442/15).

Risulta così pienamente accolta la difesa dei ricorrenti che avevano sostenuto la radicale illegittimità dei provvedimenti comunali, sui quali si era già pronunciato lo stesso Tribunale nel 2015 sospendendoli (dapprima con decreto presidenziale e poi con ordinanza collegiale) in sede cautelare.

La sentenza ha infatti dichiarato la insussistenza della demanialità degli spazi antistanti la tonnara e le preminenti esigenze di tutela del bene monumentale espresse dalla Soprintendenza di Trapani.

Secondo il difensore della Comunione e dei comproprietari della Tonnara “le puntuali statuizioni del giudice amministrativo dovrebbero indurre l’Amministrazione comunale a riconsiderare una strategia che sin qui ha raccolto solo censure ed a rispettare lo straordinario valore monumentale e paesaggistico dell’edificio e della baia”.

In particolare la sentenza ha ritenuto “la scelta dell’amministrazione di rendere accessibile la stradella al fine di raggiungere liberamente l’area tra la proprietà privata e il mare, ritenuta demaniale, è illegittima.Dagli elementi dedotti dalla parte è dato ragionevolmente desumere che la proprietà privata, come acquisita nel 1874, si estende fino al mare e a nulla possono valere le articolate deduzioni, inserite nella motivazione dell’ordinanza, sulla natura necessariamente demaniale del tratto di litorale tra il mare e la proprietà della Comunione); l’esistenza di questa c.d. “fascia demaniale” è, infatti, desunta dal Comune da norme (essenzialmente codice civile e codice della navigazione del 1942) successive all’epoca in cui, a seguito di gara, è stata ceduta a privati la proprietà di beni demaniali, oggi costituenti bene monumentale”, precisando, inoltre, che “la Tonnara è stata sottoposta a vincolo monumentale con D.A. n. 2850 del 13 novembre 1984 (e prima a tutela paesaggistica), il provvedimento impugnato, sul presupposto di dover garantire il libero accesso al mare, incide comunque sulla fruizione del bene culturale, senza l’adeguato e completo coinvolgimento della competente Sovrintendenza (vd. art. 104, co. 3, D.lgs. n. 42/04) e per di più imponendo l’installazione di recinzioni con inaccettabile modifica dello stato dei luoghi”.