Sono state pubblicate le graduatorie degli assistenti alla comunicazione del Comune di Palermo e sono stati comunicati i giorni, a partire dalla prossima settimana, per le prime convocazioni e le assegnazioni degli operatori nelle scuole palermitane. Si sblocca la vicenda che ha provocato in questi giorni le proteste delle famiglie degli alunni disabili e degli operatori che ancora non hanno iniziato a lavorare a un mese dall’inizio dell’anno scolastico.  La vertenza coinvolge 2300 alunni e 2800 operatori.

La vicenda, però, non è ancora del tutto chiusa. Domani i giudici del Tar di Palermo si dovranno pronunziare sul ricorso presentato da 25 operatori Asacom con il quale è stato chiesto prima la sospensione e poi l’annullamento dell’avviso di manifestazione di interesse per la formazione di tre graduatorie. Nel ricorso viene contestata la scelta del Comune sottoscrivere contratti come lavoratori autonomi e non subordinati.

Se il Tar domani dovesse accogliere la sospensiva si rischia un nuovo stop.

                                 Mariachiara Garacci, avvocato

Le ragioni del ricorso, l’avvocato Mariachiara Garacci

Il ricorso è stato presentato per 25 operatori asacom i quali, con lo scrivente procuratore, hanno chiesto l’annullamento dell’Avviso di Manifestazione di Interesse per la formazione di 3 elenchi graduati per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione dei minori con disabilità frequentanti le scuole statali del 1^ ciclo del Comune di Palermo, affisso all’albo pretorio del Comune di Palermo in data 01.07.2025, nella parte in cui è stato previsto che l’assistente all’autonomia e comunicazione renda la propria prestazione in regime di prestazione d’opera intellettuale secondo l’art. 2222 C.C., quindi come lavoratore autonomo occasionale, senza vincolo di subordinazione e con apertura  della partita IVA qualora ricorrendone i presupposti di legge, ne abbia l’obbligo, in quanto illegittima;

Tuttavia, tale avviso di manifestazione, seppur contempla l’affidamento diretto in regime di prestazione d’opera intellettuale secondo l’art. 2222 C.C., prevede la sottoscrizione di un atto di adesione che disciplina gli obblighi della prestazione che dovrà essere resa rinviando alla regolamentazione specifica di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.: presenza giornaliera, orari prestabiliti, coordinamento con il personale docente e amministrativo, retribuzione.

Infatti negli atti di adesione, reiterati  annualmente, viene espressamente previsto che l’assistente all’autonomia e comunicazione deve erogare la prestazione nel rispetto del PEI dell’alunno, deve elaborare un progetto operativo a favore dell’alunno da trasmettere al Dirigente Scolastico, svolgere la propria opera sotto l’incardinazione del Dirigente Scolastico a cui l’Operatore Specializzato è tenuto ad attenersi scrupolosamente senza alcuna autonomia nella gestione del proprio servizio.

Difatti è lo stesso Comune che richiede e legittima le istituzioni scolastiche ad attuare una serie di provvedimenti organizzativi, direttivi e di controllo mediante la sottoscrizione di un atto di adesione che disciplina gli obblighi della prestazione stessa, in ragione del Regolamento, a cui rinvia espressamente l’Avviso di Manifestazione di interesse.

Il citato Regolamento infatti stabilisce che l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione deve rendere la propria attività sotto la responsabilità funzionale e organizzativa/amministrativa del Capo di Istituto il quale pone in essere una serie di provvedimenti regolatori sulle modalità di svolgimento dell’attività dell’Operatore

Pertanto, tali caratteristiche identificano il rapporto di lavoro come subordinato e ciò è stato più volte affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ogni qual volta vi sia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, la presenza di un orario di lavoro predeterminato, la continuità della prestazione, l’inserimento nell’organizzazione “aziendale” e l’assenza di rischio a carico del lavoratore (Cassazione, sentenza n. 2451 del 25 gennaio 2024, Cassazione, ordinanza n. 14394 del 23 maggio 2024, Cassazione, sentenza n. 26566 del 2024, Cassazione, sentenza n. 7024 del 8 aprile 2015).

Appare evidente che la qualificazione del rapporto di lavoro come di prestazione d’opera intellettuale, con la richiesta di essere titolari di partita IVA qualora ricorrendone i presupposti di legge, ne abbia l’obbligo, in quanto illegittima, è stato previsto nell’avviso di manifestazione di interesse al solo fine di mascherare un rapporto di lavoro  subordinato per evitare il versamento di contributi ed il rispetto delle tutele previste dal lavoro dipendente, quali ad esempio retribuzione, malattia, disoccupazione.

Ma non solo.

La prestazione di assistenza all’autonomia e comunicazione laddove venisse resa in qualità di  prestazione d’opera intellettuale,  lederebbe  l’alunno con disabilità che si troverebbe scoperto dal servizio ogni qual volta  il libero professionista non dovesse recarsi al lavoro per un motivo qualsiasi (malattia o altro).

La gestione di un servizio socio-educativo per persone con disabilità deve beneficiare di un coordinamento professionale e di una continuità impossibili da garantire con un libero professionista che, come indicato dal Regolamento e dall’Avviso, opera in modo autonomo e indipendente (art. 2222 c.c.), infatti un rapporto di lavoro subordinato garantirebbe l’efficacia e l’esigibilità dei servizi sociali assistenziali in quanto assicurerebbe la continuità e l’integrazione della presa in carico degli alunni con disabilità da parte degli operatori e degli enti, fornendo una stabilità ed una supervisione necessarie per la qualità e l’affidabilità degli interventi.

Il comune ha strumentalizzato il ricorso al fine di posticipare un servizio essenziale a favore degli alunni con disabilità, che ad oggi non risulta attivo.

Quanto rilevato domani verrà discusso al TAR, nella speranza che il ricorso trovi accoglimento. Il comune di Palermo è l’unico ad  utilizzare le graduatorie interne, le modalità corrette sono quelle adottate da tutti i comuni della regione Sicilia, tramite cooperative e rapporto di lavoro subordinato o mediante forme similari.

Con l’odierno ricorso infatti non viene richiesta l’assunzione e l’internalizzazione degli operatori in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma soltanto che l’erogazione di tale servizio avvenga nelle forme del lavoro subordinato.