Per anni a un docente precario non ha avuto riconosciuto il bonus annuale di 500 euro, la cosiddetta carta elettronica del docente pur svolgendo le stesse mansioni dei colleghi di ruolo. Dall’ano scolastico del 2020 ad oggi il beneficio economico non gli era stato riconosciuto.

Così, ritenuto fondato il ricorso depositato dall’avvocato Salvatore Bidera Miceli, il giudice del lavoro del tribunale di Termini Imerese Giorgia Marcatajo ha condannato il ministero dell’istruzione a corrispondere complessivi 2.000 euro, 500 euro per singolo anno di insegnamento oltre interessi e spese legali.

“La giustizia ha commentato ha fatto il suo corso – dice l’avv. Salvatore Bidera Miceli – per anni la Carta del docente è stata un privilegio dei soli insegnanti di ruolo, ma anche i docenti precari hanno gli stessi diritti”.

“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado – si legge nella sentenza – La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software  l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. E prosegue il giudice.

“Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in relazione, ad esempio, al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, sicché non possono essere discriminati a sensi della normativa euro unitaria”.