Il bar Santoro in piazza Indipendenza a Palermo resterà aperto. Lo ha deciso la prima sezione del Tar di Palermo presieduto da Calogero Ferlisi, (Aurora Lento, Consigliere Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore) che ha sospeso tutti i provvedimenti che avevano portato alla chiusura disposta del Suap del Comune di Palermo. La richiesta di sospensiva è stata presentata dal gestore del bar Piero Santoro assistito dall’avvocato Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella.

Secondo quanto accertato dagli uffici comunali il bar aperto da 65 anni non aveva l’agibilità. Una lunga battaglia legale tra il commerciante e l’amministrazione comunale che adesso trova una seconda pronuncia favorevole. Già il presidente del Tar aveva accolto la sospensiva e disposto la riapertura dell’attività commerciale.

Adesso i giudici confermano la sospensione dei provvedimenti e fissano il merito per il febbraio del 2021. Una decisione presa bacchettando il Comune.

“L’amministrazione – scrivono i giudici – da un lato ritiene di non poter rilasciare un certificato di agibilità provvisoria, mentre tuttavia pende dal 12/11/2004 l’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente ai sensi della legge 326/2003. Questa circostanza appare contraddittoria, sicché l’amministrazione deve valutare la possibilità di emettere un certificato di agibilità provvisoria al fine di evitare che le lungaggini procedimentali ridondino a danno dell’istante, non assumendo quindi efficacia ostativa al rilascio del titolo che abiliti alla concreta utilizzazione dell’immobile la semplice circostanza della mancata definizione del procedimento di condono edilizio, ben potendo l’amministrazione introdurre una condizione, nel caso di specie risolutiva, che limiti l’efficacia di atti amministrativi, fermo restando l’obbligo di procedere con sollecitudine alla definizione della pratica di condono pendente ormai da circa 15 anni”.

Già il presidente del Tar di Palermo aveva fatto emergere tutte le singolarità del caso.

“L’Ufficio ritenuto competente dal Suap per il rilascio del certificato di agibilità (Ufficio Sportello Unico Edilizia) ha, dapprima, ritenuto (infondatamente) che “allo stato, è inammissibile il rilascio del certificato di agibilità” , da ultimo, si è dichiarato incompetente alla conclusione del procedimento avviato – si legge nel provvedimento del presidente – che “la soprintendenza, erroneamente interpellata dal Comune, ha evidenziato che essa “non è titolata ad esprimere parere in sanatoria precisando che l’esclusiva competenza dell’iter relativo all’ammissibilità del condono edilizio sulla base dell’istanza sopra citata, si attesta a codesto Comune” e che il mancato rilascio dell’agibilità dell’immobile in questione non è imputabile all’odierno deducente” che “ha richiesto l’agibilità dell’immobile in questione con nota nel 2001, successivamente integrata”.

Il presidente del Tar aveva scritto nero su bianco come il commerciante si sia trovato “inerme dinanzi al rimbalzo di competenze tra gli uffici comunali e alle erronee valutazione degli stessi in ordine ad asseriti vincoli gravanti sull’area, esclusi invece dalla soprintendenza “.

Il provvedimento ha provocato senza preavviso l’immediata chiusura, con gravi danni già sopportati per il deperimento delle sostanze alimentari presenti nell’esercizio, e sta causando ulteriori gravi danni, che potrebbero rivelarsi irreparabili, perché Piero Santoro, che non produce ricavi già dal 10 luglio scorso sarebbe costretto a licenziare tutto il personale dipendente, ben 13 lavoratori, non potendo più pagare le relative retribuzioni”.

Per questi motivi già il presidente del Tar aveva disposto in attesa del giudizio “venga assicurato l’immediata ripresa dell’attività commerciale esercitata e, in ogni caso, la conservazione della validità ed efficacia delle autorizzazioni numero 93 del 29 luglio 1980 e dell’autorizzazione numero 9804 del 9 marco 1981”. Tra l’altro il commerciante ha offerto come fidejussione la somma di 323.576 mila euro a garanzia del puntuale pagamento delle rate di indennità di occupazione dell’immobile di cui al piano di rateizzazione approvato in data 26.6.2018.

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