Sono sei i dirigenti di calcio e le rispettive società che sono stati deferiti dalla Procura federale in merito a presunte violazioni relative alla raccolta illegale di scommesse su partite di calcio. Tra questi compare l’ex presidente del Siracusa calcio, Gaetano Cutrufo, candidato alla elezioni regionali del 2017 in una lista di Centrosinistra, ed il fratello, Graziano Cutrufo, che, nel periodo contestato, ricopriva la carica di presidente del Palazzolo.

“Il Procuratore federale, esaminate le risultanze istruttorie – fanno sapere dalla Procura federale – dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente di Reggio Calabria ed effettuate le indagini in ambito federale, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Gaetano Cutrufo (all’epoca dei fatti amministratore unico del Siracusa Calcio), Graziano Cutrufo (all’epoca dei fatti dirigente dell’ASD Sport Club Palazzolo), Antonino Cormaci (all’epoca dei fatti calciatore dell’ASD Gallico Catona), Fabio Fiocco (all’epoca dei fatti calciatore dell’AS Casmo), Francesco Franco (all’epoca dei fatti dirigente dell’ASD Real) e Marco Levato (nella stagione 2016/2017 calciatore dell’SSD Avis Pleiade Policoro) per una serie di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva relative ad attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio”

Ed ancora “il Procuratore ha deferito per le condotte contestate ai rispettivi dirigenti e calciatori le società Siracusa Calcio, ASD Sport Club Palazzolo, ASD Gallico Catona 2018, AS Casmo, ASD Real e SSD Avis Pleiade Policoro”.

Sulla vicenda è intervenuto il legale di Gaetano Cutrufo, l’avvocato Vincenzo Minnella.”

“Com’è’ noto, la vicenda, tra origine da una lunghissima e complessa indagine dalla DDA di Reggio Calabria che si è conclusa con numerosi avvisi di garanzia e misure cautelari ( personali e reali) a carico di soggetti terzi. Dalle indagini della Dda, che non hanno in alcun modo coinvolto la famiglia Cutrufo è emersa la totale estraneità di Gaetano e Graziano Cutrufo i quali, a riprova di quanto sopra, non sono stati sentiti dalla magistratura ordinaria neppure come persone informata sui fatti. La Procura di Reggio Calabria, poi, non ravvisando alcuna ipotesi di reato nei confronti dei fratelli Cutrufo ha trasmesso gli atti alla Giustizia Sportiva al fine di valutare, sotto tale profilo, se vi fossero state delle condotte censurabili ricordando che, ai sensi dell’art. 24 del codice di giustizia sportiva
vigente, vi è divieto assoluto per i dirigenti sportivi (e per le categorie ivi indicate) di scommettere anche qualora si tratti di scommesse autorizzate (ipotesi di illecito sportivo configurabile quindi a prescindere che le scommesse siano lecitamente effettuate o meno). La Procura federale della FIGC, doverosamente, a sua volta, ha inteso vagliare alcuni episodi al fine di verificare l’eventuale commissione degli illeciti di natura meramente sportiva e, per l’appunto,
dell’art. 24 del cod.giust.sport. Nel caso di Gaetano Cutrufo, poi, la Procura Federale, nonostante sia stato ampiamente documentata in sede di indagine sportiva l’assoluta inesistenza di riferimenti al sig. Cutrufo, ha
comunque ritenuto di sottoporre al Tribunale federale, una circostanza (marginale) e segnatamente una intercettazione ambientale (nell’auto di un terzo soggetto) nella quale il soggetto in questione, nel corso di una telefonata con altro soggetto, fa riferimento ad una scommessa che, la procura federale, “ ipotizza” possa riferirsi all’ex presidente Cutrufo. Tuttavia, dalle risultanze della stessa procura, nel corso della predetta telefonata (unico episodio contestato a Gaetano Cutrufo), non emerge mai il nome del mio assistito ne circostanze
concordanti che possano ricondurre allo stesso in maniera inequivocabile. Allo stato, quindi, pacificamente esclusa ogni responsabilità di natura penale ed accertata l’estraneità dei fratelli Cutrufo alle vicende giudiziarie, è ovvio che la vicenda verrà trattata dal Tribunale Federale (che dovrà quindi accettare se sussistano i presupposti richiesti dal citato art. 24) che, certamente, ben valuterà la totale inconsistenza dell’ipotesi sopra riportate le quali, peraltro,
risultano incompatibili con le stesse risultanze dell’indagine”.

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