Annullata una cartella esattoriale della tassa sulla spazzatura di circa 120 mila euro notificata dal Comune in ritardo, oltre i termini di decadenza previsti dalla legge.

La Commissione Tributaria Regionale, presidente Filippo D’Amato, ha confermato la sentenza dei giudici di primo grado in favore dell’Acqua Marcia Turismo Spa con riferimento alla struttura alberghiera Excelsior Palace Hotel.

I giudici di appello hanno accolto la tesi degli avvocati Angelo Cuva e Loredana Farina secondo la quale l’iscrizione a ruolo per l’anno 2010 è stata effettuata dall’ufficio oltre i termini di decadenza previsti dall’art. 72 del D.Lgs. 507/93.

La cartella di pagamento era stata notificata il 31 luglio 2013 per l’iscrizione a ruolo della Tarsu che riguardava il 2010. I difensori hanno rilevato che la norma in materia di tassa per i rifiuti solidi urbani nel regolamentare la procedura di riscossione dispone espressamente: «L’importo del tributo e le relative addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base degli accertamenti notificati nei termini di cui all’art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile…in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, … entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia o l’avviso è notificato».

Nel caso dell’Hotel Excelsior tale termine era già inutilmente decorso al momento della formazione del ruolo da parte del Comune e della relativa consegna al concessionario, sottolinea Cuva. Come si evince dai dati identificativi della cartella, infatti, l’addebito Tarsu si riferisce all’anno 2010.

«Le iscrizioni a ruolo e la consegna all’agente della riscossione da parte del Comune – continua Cuva – doveva avvenire, a pena di decadenza, per il 2010 entro il 2011, ossia entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo». Nel caso in esame, invece, il ruolo impugnato è del 2013 e, quindi, l’importo è stato iscritto a ruolo ben due anni dopo l’intervenuta decadenza. Da ciò deriva che la pretesa è palesemente nulla ed illegittima perché formata oltre il termine di decadenza fissato dal legislatore, sottolineano i giudici, cosi come ribadito anche dalla Corte di Cassazione.

Il Comune, invece, chiedeva la conferma della validità dell’accertamento «riportato nella cartella di pagamento secondo la tariffa alberghiera» perchè riteneva il ruolo valido. Una tesi respinta dalla Commissione tributaria: «In tema di Tarsu, allorchè il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, come nella specie, opera in via generale il termine di decadenza annuale – ribadiscono i giudici – salva l’ipotesi in cui il Comune eserciti la propria potestà accertativa a fronte di un’omessa, infedele o incompleta dichiarazione del contribuente». Per tale ragione il collegio ha annullato la cartella impugnata condannando il Comune al pagamento delle spese processuali. «La sentenza è attesa da molti altri albergatori che hanno ricevuto notifiche tardive – conclude Cuva – può costituire un importante precedente per chiedere l’annullamento di cartelle la cui iscrizione a ruolo sia stata effettuata oltre il termine previsto».

Articoli correlati