Nelle 44 pagine della sentenza del Cga di Palermo, che ha confermato la validità delle amministrative del 2018 con l’elezione a sindaco di Francesco Italia, ci sono molte stoccate a giudici del Tar di Catania. Quest’ultimi, accogliendo il il ricorso di Ezechia Paolo Reale, avevano annullato la proclamazione del primo cittadino, candidato del Centrosinistra, e disposto una mini tornata elettorale in 9 sezioni dove sarebbero state riscontrate delle irregolarità.

La tesi di Reale, esponente del Centrodestra e sfidante di Italia, puntava soprattutto sulla cosiddetta scheda ballerina: un sistema che consiste “nel far uscire illecitamente dal seggio una scheda elettorale vidimata ma non votata per farla poi  di volta in volta utilizzare, dai singoli elettori, al posto delle schede in bianco loro consegnatale dal seggio, al fine di guidarne il voto”.

Solo che per il Cga,  l’originario ricorrente (Reale) “prendendo spunto da irregolarità -si legge nel dispositivo – contenute nei verbali delle operazioni elettorali, si era limitato ad avanzare dubbi sulla correttezza del risultato elettorale: dove, però, l’alterazione della volontà popolare avrebbe costituito una  mera ipotesi strumentalmente formulata, ma non suffragata da alcun elemento sostanziale e concreto”.

Ma per i giudici, presidente Rosanna De Nictolis, relatore Nicola Gaviano, il vero errore lo avrebbe commesso il Tar, in quanto il loro pronunciamento si sarebbe fondato solo su quella ipotesi.  “Il Tar  avrebbe dovuto appurare, ma non lo ha fatto, che l’azione – si legge nella sentenza –  del ricorrente  “era sostanzialmente una mera speculazione sul supposto rischio della cosiddetta “scheda ballerina”, evocato in termini soltanto probabilistici e ipotetici”.

Ed a supporto della propria tesi, il Cga ha anche evocato una sentenza del Consiglio di Stato del 13 aprile del 1999 secondo cui “la circostanza che il numero di schede autenticate è superiore o inferiore al numero degli aventi diritto al voto non comporta, ex se, l’illegittimità delle operazioni elettorali”.

Inoltre, i giudici amministrativi di secondo grado hanno evidenziato un altro elemento: cioè che “i rappresentanti delle liste e dei candidati, “pur capillarmente presenti in tutte le sezioni elettorali – non hanno avanzato alcuna contestazione di sorta in ordine a presunte irregolarità sostanziali nel corso delle operazioni di voto, di scrutinio e di verbalizzazione”.

Peraltro, secondo il Cga vi sarebbero stati degli errori di calcolo del Tar “sull’esito delle verifiche di corrispondenza tra il numero degli astenuti e quello delle schede autenticate rimaste non utilizzate, corrispondenza indispensabile per escludere la possibilità di un uso fraudolento di queste ultime schede”.

La replica di Reale

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo ha preso la propria decisione, in parte già anticipata dalla velocissima sospensione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, ratificando il risultato delle elezioni amministrative di Siracusa.

Le numerose e ripetute irregolarità verificatesi nei seggi elettorali, pur riscontrate anche nel corso della verifica ordinata dal giudice ed eseguita dal Prefetto, non sono state ritenute sufficienti per giungere all’annullamento delle elezioni, valutandosi necessaria anche una prova sicura e certa che tali irregolarità fossero preordinate ad alterare il risultato elettorale o abbiano concretamente influito sui suoi risultati.
L’esito del giudizio e le valutazioni del giudice amministrativo, ovviamente, mi amareggiano e non mi convincono affatto, perché abbassano le garanzia del procedimento elettorale ad un livello troppo basso, rendendo praticamente inutili tutti gli accorgimenti che la legge impone per proteggere la genuinità del risultato elettorale.
Ho portato avanti con convinzione una battaglia di principio, non personale, che, nonostante la decisione contraria, continuo, quindi, a ritenere giusta e fondata.
La risposta giudiziaria è stata molto insoddisfacente non solo per me, il che è di nessuna importanza, ma per il futuro di ogni elezione che potrà, in base a questi principi – che spero non vengano applicati in altri casi, come già al di fuori della Sicilia in altre importanti decisioni non sono stati applicati – svolgersi nel più grande disordine e senza alcun rispetto per le necessarie formalità, tra schede mancanti, voti non assegnati e voti assegnati in misura maggiore dei votanti, senza che ciò possa incidere sulla validità del risultato.
Io continuo a pensare e credere che il livello di garanzie necessario durante il procedimento elettorale sia molto più in alto del punto in cui lo ha individuato oggi un giudice amministrativo, ma la mia resta, a questo punto, solo una posizione personale che, peraltro, so non essere affatto isolata.
Nondimeno la sentenza depositata oggi è la risposta definitiva di un’autorità giudiziaria e, come tale, esige, secondo le regole necessarie ad un’ordinata convivenza, pieno rispetto formale, anche quando, come in questo caso, la si reputa ingiusta.
Da questo momento, quindi, è giusto, anche da parte mia, riconoscere a Francesco Italia pienezza di poteri e legittimazione e mi sento di augurargli di riuscire a fare il bene di Siracusa e dei siracusani in un momento di grandissima difficoltà per tutti.