Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha condannato l’amministrazione regionale ad assumere la figlia di una vittima dell’azione terroristico-mafiosa dopo che G.P., nella qualità di figlia di P.S., riconosciuto vittima dell’azione terroristico-mafiosa, ha chiesto all’amministrazione regionale l’assunzione ai sensi della legge regionale 20/99.

L’istanza è stata però rigettata dall’amministrazione sulla scorta del fatto che l’evento criminoso posto a base del richiesto beneficio si era verificato nel marzo 1983, anteriormente all’entrata in vigore della legge. La signora ha però fatto ricorso, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, per l’annullamento-previa sospensione del provvedimento di diniego.

I legali hanno sostenuto che, come altri soggetti nella stessa condizione della donna ricorrente, la cui domanda era stata presentata dopo il 24 novembre 2008, ed in particolare nel periodo 2015-2018, per fatti criminosi antecedenti al 17 settembre 1999, erano stati invece assunti dall’amministrazione regionale ai sensi della stessa legge del 1999. E’ stato rilevato come l’interpretazione fornita al quadro normativo dall’amministrazione regionale fosse del tutto lesiva di diversi principi cardine, anche di rilevanza costituzionale, che devono guidare l’agire dell’amministrazione, quali i principi di ragionevolezza, coerenza, logicità e buon andamento dell’azione, oltre ad aver determinato una evidente disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione.

Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato regionale della Famiglia e la Presidenza della Regione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Al termine della fase cautelare il CGA , condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Marino, ha accolto l’appello cautelare proposto e l’amministrazione regionale dovrà procedere all’assunzione.