• La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale due articoli della norma regionale
  • La legge era stata approvata dall’Ars nel 2019 ma due articoli bocciati erano stati impugnati dal Consiglio dei ministri
  • Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd “Un’altra figuraccia che rischia di mettere in discussione autonomia Sicilia”

“È stata appena pubblicata la sentenza della corte costituzionale che polverizza l’ennesima legge regionale di questa legislatura. La norma è quella che avrebbe dovuto prevedere la semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche mediante silenzio-assenso”. Lo dice Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd, a proposito della pronuncia n° 160/2021 della Corte Costituzionale sulla legge 5/2019, approvata dall’Ars nell’aprile 2019, di cui due articoli sono stati impugnati dal Consiglio dei ministri nel luglio dello stesso anno.

“Un’altra figuraccia – sottolinea Barbagallo – che rischia di mettere in discussione l’autonomia della Sicilia, se così mal gestita. Vogliamo una Sicilia diversa a partire dalla credibilità delle Istituzioni senza più norme farsa”.

La sentenza della Consulta

Questa è la sentenza della Corte Costituzionale 160 del 2021, di ieri 22 luglio. Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4 e 6, e 13 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-19 luglio 2019, depositato in cancelleria il 22 luglio 2019, iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all’art. 14, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, con il ricorso indicato in epigrafe.