Ancora una volta i giudici – come successo con un caso di Terni – hanno ribadito che il lavoratore che non vuole immunizzarsi contro il Covid-19 può rischiare di essere sospeso dal lavoro e di non avere diritto alla retribuzione relativa.

L’ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021 arriva dal Tribunale di Modena. In sintesi, secondo il giudice, il titolare di un’azienda «si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori».

Il caso specifico ha riguardato due fisioterapiste di una Rsa, assunte con regolare contratto da una cooperativa di Modena che ha preso provvedimenti a fronte del rifiuto di vaccinarsi delle dipendenti. Le due ricorrenti avevano invocato l’uso delle mascherine per proteggersi adeguatamente.

Il Tribunale di Modena ha preso come riferimento una direttiva europea, emessa nel giugno del 2020, che ha inserito il Covid-19 tra gli agenti biologici contro cui bisogna tutelare gli ambienti di lavoro.

Di conseguenza, il datore di lavoro ha il dovere di proteggere il personale anche dal rischio di contagio da coronavirus perché non basta la sola mascherina come misura precauzionale.

Inoltre, contro il lavoratore che dice no alla vaccinazione non può essere disposta una sanzione disciplinare ma può essere soggetto a effetti sulla sua mansione. Quindi, chi lavora a stretto contatto con il pubblico o in luoghi ristretti può essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione se sceglie di non sottoporsi al vaccino.

«Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori», ha ribadito il giudice.

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