Fabio Termine viene confermato sindaco di Sciacca dal Tar di Palermo che dichiara inammissibile il ricorso che era stato presentato Ignazio Messina.

Il ricorso dell’avversario

All’esito dell’ultima tornata elettorale per l’elezione dell’amministrazione comunale di Sciacca, svolte nel mese di giugno 2022, il candidato alla carica di sindaco non eletto, Ignazio Messina, ha proposto un ricorso al TAR Palermo, contestando presunte irregolarità delle operazioni elettorali e chiedendo la correzione del risultato elettorale e l’accertamento della propria vittoria al primo turno. Il sindaco di Sciacca Fabio Termine frattanto si era costituito in giudizio, affidando la propria difesa agli avvocati Girolamo Rubino Calogero Marino, e Giuseppe Impiduglia e depositando apposita memoria volta a rilevare l’inammissibilità del ricorso stante la sua natura esplorativa, nonchè a confutare, punto per punto, le motivazioni contenute nel ricorso proposto dal candidato sindaco sconfitto al ballottaggio. Inoltre anche l’intera squadra assessoriale è intervenuta in giudizio a sostegno del sindaco Termine, proponendo ricorso incidentale sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino, Marino, e Impiduglia.

I motivi del ricorso

All’esito della udienza di trattazione del ricorso il Tar Palermo ha disposto la verificazione su 9 delle 27 sezioni oggetto del ricorso di Ignazio Messina. A seguito della verificazione, la difesa di Messina ha proposto motivi aggiunti di ricorso volti a contestare l’annullamento di ulteriori 11 schede che il verificatore aveva inteso di non trasmettere al Tar in quanto non rispondenti ai quesiti sottoposti al verificatore. In vista dell’udienza di decisione del ricorso e dei successivi motivi aggiunti i difensori di del sindaco Termine, hanno sottolineato l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dalla difesa di Ignazio Messina perché volti a contestare vizi ulteriori rispetto a quelli rilevati con il ricorso introduttivo.

La decisione dei giudici

Così il Tar Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla difesa di Ignazio Messina nella parte in cui ha contestato la mancata trasmissione di schede non riconducibili ad alcuna delle fattispecie oggetto dell’ordinanza istruttoria e ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte inammissibile, rigettandolo nel resto, avendo accertato il mancato superamento della cosiddetta prova di resistenza visto che i voti trasmessi a seguito della verificazione, anche quando fossero stati tutti convalidati dal Tar, non avrebbero consentito a Ignazio Messina di raggiungere la soglia del 40% necessaria per la vittoria al primo turno.

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