I giudici della Corte dei Conti d’appello hanno condannato l’ex direttore generale dell’Asp di Palermo Salvatore Iacolino e i dirigenti Francesco Giosué, Francesco Paolo Leone, Vincenzo Barone e Mineo Giovan Battista a risarcire l’azienda sanitaria di Palermo per l’inaugurazione anticipata della residenza sanitaria assistita a Piana degli Albanesi.

La struttura fu aperta solo due anni dopo. La Corte di conti ha condannato l’ex direttore generale Salvatore Iacolino a pagare 7.900 euro più gli interessi e le spese legali, l’ex direttore amministrativo Vincenzo Barone ed altri dirigenti dell’azienda a risarcire 14.255 euro.

Nessun addebito per gli altri funzionari citati in giudizio Placido Bellavista, Antonino Lucca e Vincenzo Lo Medico.

In primo grado la Procura aveva ritenuto che non c’era danno erariale e aveva assolto tutti. La procura contabile aveva presentato appello. Secondo il procuratore l’inaugurazione fu anticipata solo in vista delle elezioni europee alle quali si era candidato, il manager Salvatore Iacolino “avrebbe deciso di non rinunciare al momento di gloria costituito dalla cerimonia inaugurale senza la ragionevole prospettiva dell’apertura della struttura in tempi brevi”, e conseguentemente alcuni lavori per il completamento della struttura sono risultati essenzialmente inutili, non previsti o irregolarmente eseguiti, giustificati solo da motivi propagandistici, con conseguente responsabilità dei convenuti per avere disposto i lavori in questione.

“Il Collegio – scrivono i giudici della corte presieduta Giovanni Coppola, Pino Zingale Consigliere, Vincenzo Lo Presti Consigliere, Valter Del Rosario Consigliere e Guido Petrigni Consigliere relatore – di non dovere fare uso del potere riduttivo dell’addebito nei confronti dello Iacolino Salvatore, il quale , ben consapevole della mancanza del collaudo, con lo scopo evidente di voler procedere, comunque, ad una inaugurazione, per così dire di facciata, mancando le condizioni giuridiche avrebbe indotto, quale vertice aziendale, gli altri appellati ad assumere le iniziative rivelatesi, poi, esiziali per i danni causalmente e facilmente prevedibili in assenza della sola condizione legittimante la reale e non fittizia apertura del centro”.