Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trapani Samuele Corso ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero Franco Belvisi ed archiviato l’indagine a carico dell’Onorevole Marianna Caronianell’ambito dell’inchiesta “Mare Monstrum”.

La decisione

In relazione alla posizione della deputata regionale, assistita dagli avvocati Ninni Reina e Marco Lo Giudice, il GIP ha ritenuto di escludere un ruolo attivo nella conclusione di un accordo di traffico illecito di influenze ritenendo non dimostrato alcun intervento diretto da parte dell’indagata su componenti della commissione parlamentare o altri soggetti quale prestazione a suo carico nell’ipotetico accordo.

Nessun intervento diretto personale

Così si esprime l’ordinanza di archiviazione: «Non è poi risultato alcun intervento diretto e personale di Caronia Marianna sui componenti della Commissione o, comunque, su esponenti politici e/o della burocrazia amministrativa in grado di influire sulle determinazioni di questi ultimi, affinchè la proposta fosse bocciata [..] La mancanza di iniziative in tal senso da parte sua precluderebbe la stessa formulazione in termini giuridicamente accettabili di un’imputazione di concorso in traffico illecito d’influenze: causa la totale assenza di elementi di prova».

Le accuse

L’on. Caronia era stata accusata di avere compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio consistente nell’aver ostacolato, in data 4.10.2016, la nomina di Giuseppe Prestigiacomo quale consulente della Commissione Trasporti presso l’Assemblea regionale siciliana in materia di trasporti marittimi, trattandosi di nomina sgradita a Ettore Morace e di aver ricevuto per tale atto una buona uscita non congrua pari a € 100.000 da parte della Siremar Spa.

Invero nel corso del procedimento la difesa aveva dimostrato che l’on. Caronia era stata assunta nel lontano 1991 con la qualifica d’impiegata di concetto fino a raggiungere poi la qualifica di Quadro dirigente, e che anzi la sua buona-uscita era risultata inferiore e dunque ingiusta per difetto rispetto a quella percepita da altri dipendenti con la qualifica di impiegati (livello C) che avevano percepito importi quasi identici pur avendo un livello d’inquadramento inferiore.