Emergenza rifiuti, termovalorizzatori e piano siciliano di gestione: nuova tappa della guerra dichiarata al documento messo in campo dalla Regione. Dopo la denuncia in Commissione nazionale di indagine sul ciclo dei rifiuti da parte del Presidente della Regione che ha raccontato i ricorsi presentati per bloccare il piano rifiuti, arriva la prima decisione ed è quella del tar del Lazio (due i ricorsi, uno a Roma ed un secondo a Catania).
Il Tar del Lazio rimanda tutto a Palermo
A giudicare la legittimità del decreto con il quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Sicilia ha dato parere favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica dell’ “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana” e sull’integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale, e della ordinanza con la quale nel novembre scorso il Presidente della Regione Siciliana – nella qualità di Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella regione siciliana – ha approvato definitivamente il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani), la competenza è del Tar di Palermo.
Così si sono espressi i giudici amministrativi del Lazio con un’ordinanza pubblicata nell’ambito di un ricorso proposto da Sicula Trasporti Spa, società che prospetta una lesività del Piano rispetto alla realizzazione e all’esercizio del proprio impianto di termovalorizzazione e gassificazione.
In giudizio si era costituito il Comune di Catania
Il Tar, rilevato come l’eccezione di competenza sollevata dal Comune di Catania (costituito in giudizio) fosse meritevole di accoglimento, ha ritenuto che “le controversie relative alle procedure di adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, ivi incluse le relative procedure di Vas e Vinca, rientrino nella sfera di competenza giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali delle singole Regioni nelle quali detti piani sono destinati a produrre i loro effetti”; e il fatto che il Piano sia stato adottato dal Commissario straordinario “non vale a radicare in capo a questo Tribunale la competenza territoriale di carattere funzionale sulla presente controversia”.






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