Si è svolto oggi all’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo un momento di confronto tecnico e giuridico dedicato alle recenti modifiche introdotte dalla legge di bilancio. L’evento, focalizzato sul tema “Le novità fiscali della legge di bilancio”, vede la sinergia organizzativa tra la Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo e l’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Sezione di Palermo, con il prestigioso patrocinio dell’UNCAT, della Camera degli Avvocati Tributaristi di Trapani e Marsala e di Assoimpresa.
Ci sono stati interventi di Angelo Cuva, Presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, Vice Presidente Uncat e docente di Diritto Tributario presso l’Università di Palermo, Marco Guerriero, Carlo Tramonte, Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Trapani e Marsala, e Mario Attinasi, Presidente di Assoimpresa.
Il cuore del convegno è stato rappresentato da una serie di relazioni tecniche volte a sviscerare i punti più critici e attuali della manovra economica. Daniele Giacalone, Vice Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo e Consigliere UNCAT, ha approfondito i temi legati alla rottamazione-quinquies, alle novità sul quadro RW, alla flat tax e al regime per i neo residenti. A seguire, Angelo Cuva illustrerà le procedure per la definizione agevolata dei tributi locali, un tema di forte impatto per la fiscalità territoriale.
La sessione tecnica proseguirà con l’intervento dell’Avv. Giulia Seminara, componente del dipartimento “Giustizia tributaria” di AIGA Palermo, la quale analizzerà le novità in materia di accertamento e liquidazione dell’IVA. Infine, il Riccardo Botta, funzionario dell’Ufficio controlli della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Palermo, offrirà una panoramica ampia che spazia dai principi costituzionali dell’articolo 53 alla revisione delle aliquote Irpef. La sua relazione toccherà inoltre la tassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi contrattuali, le indennità per lavoro notturno e festivo, la disciplina degli affitti brevi e la proroga al 2026 per le aliquote maggiorate riguardanti le agevolazioni edilizie.
L’intervento di Angelo Cuva Presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo
La legge di Bilancio 2026 introduce – con l’art. 1, commi da 102 a 110 – una importante disposizione per le Regioni e gli Enti locali che, sostanzialmente, recepisce il contenuto della norma inserita nello schema di decreto attuativo della delega fiscale ( art.14, L.111/2023) in materia di tributi regionali e locali e federalismo fiscale regionale che prevede il potenziamento e consolidamento dell’autonomia finanziaria di tali Enti.
In particolare tale innovativa disposizione definisce un nuovo scenario in quanto attribuisce agli enti territoriali la facoltà di introdurre direttamente, ma entro determinati limiti, tipologie di definizione agevolata in attuazione della loro autonomia costituzionale. Dette forme di definizione possono essere adottate, però, ( secondo quanto espressamente previsto dal c. 102)tenendo conto della situazione economica e finanziaria e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate, nel rispetto, quindi, degli equilibri dei propri bilanci.
Si tratta, quindi, di un istituto ordinario, a regime ( diversamente da quello previsto nel 2002), che si inquadra nel sistema delle finanza locale e che può costituire un importante strumento che gli enti territoriali possono utilizzare nel contesto generale di grave difficoltà economico-finanziaria che li caratterizza (evidenziato dall’elevato numero di Comuni in stato di dissesto e in procedura di riequilibrio).
Segnatamente la legge prevede ( c. 102) che “Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”.
La definizione agevolata può riguardare anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente; parliamo quindi della definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dal c. 103, sulla quale, come correttamente osserva la Nota dell’IFEL in materia, la norma non fornisce dettagli con riferimento alle conseguenze procedurali che la decisione del comune può avere sui processi pendenti, atteso che i termini processuali non possono essere derogati da un regolamento dell’ente locale.
Possono essere oggetto di tale istituto i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali( c. 105)
La legge prevede, in tale ambito, dei vincoli stabilendo che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni. Si deve evidenziare, inoltre, che le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale :tra queste anche le sanzioni al codice della strada- trattandosi di entrate patrimoniali di diritto pubblico – con relativi interessi e somme maturate per oneri della riscossione, gli oneri di urbanizzazione, le rette scolastiche, per i quali si può, evidentemente, rinunciare solo agli interessi maturati e, ancora, il Canone Unico Patrimoniale, per il quale è invece prevista normativamente una sanzione che può essere oggetto di definizione agevolata.
Tema importante che ha destato criticità interpretative è quello della definizione agevolata dei tributi locali oggetto di carichi affidati ad AdeR.(coma 104 – Nota Ifel) . Soluzioni . Attività Tavolo tecnico.
Infine in ordine al tema del Regolamento del consiglio comunale ( c. 108) ( ex art. 52 del D.lgs. 446/1997) e del relativo termine dobbiamo evidenziare, rassicurando i Comuni, che, come anche rilavato da Ifel, il termine di approvazione non è legato a quello di approvazione del bilancio di previsione e quindi può essere approvato in data successiva . Regolamento ( deve essere un abito sartoriale – scelte ponderate e da giustificare dal parte degli EE.LL….)
Si tratta, quindi, di un istituto che gli Enti territoriali, ed in particolare i Comuni, dovranno analizzare e valutare con particolare attenzione operando delle stime puntuali che risultano necessarie sia per la sua adozione che per la sua concreta “modulazione” che deve tenere conto degli specifici effetti positivi che si possono generare in termini di maggiori entrate, di riduzione del contenzioso, di contenimento del fondo crediti di dubbia esigibilità ( tenendo conto dei residui attivi risultanti in bilancio) e, più in generale, di raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.






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