Il Comune di Bisacquino non dovrà restituire circa 374 mila euro all’assessorato regionale all’agricoltura. Lo ha deciso il giudice Claudia Spiga della quinta sezione del tribunale civile che ha accolto il ricorso presentato dal Comune difeso dall’avvocato Giuseppe Ribaudo.
La controversia nasce dalla revoca di un finanziamento europeo concesso un’associazione temporanea di scopo (Ats) denominata “San Giacomo”, di cui il Comune di Bisacquino faceva parte insieme a due imprenditori agricoli privati . A seguito della revoca, dovuta all’inadempimento degli altri associati, l’assessorato regionale dell’agricoltura aveva registrato sul portale Sian una posizione debitoria a carico dell’intera associazione, includendo quindi anche il Comune di Bisacquino.
Alla luce del provvedimento l’Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha negato per compensazione del debito, al Comune di Bisacquino l’erogazione di un’anticipazione di un altro e diverso finanziamento, regolarmente concesso per il progetto “Busequin, viaggio nella storia e nelle tradizioni”. Nel ricorso il legale ha contestato l’illegittimità della pretesa creditoria e della conseguente compensazione. Il Comune, all’interno dell’ associazione temporanea di scopo, non era “soggetto beneficiario” del finanziamento, ma svolgeva un ruolo di “promotore e divulgatore di iniziative culturali didattiche ed ambientali”. Il giudice ha accolto la tesi del legale stabilendo che l’obbligazione a restituire in finanziamento non poteva gravare sull’ente comunale. Nell’atto costitutivo dell’ATS, era chiaro che i beneficiari dell’aiuto erano i due titolari delle aziende agricole, destinatari delle somme per la realizzazione delle opere edili.
Il giudice ha inoltre richiamato, in via analogica, la disciplina in materia di appalti pubblici (art. 37, co. 5, d.lgs. 163/2006), secondo cui la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, escludendo così una responsabilità solidale del Comune per inadempimenti altrui . La prestazione del Comune è stata infatti definita “secondaria” e “non remunerata” .
La sentenza rappresenta un successo di fondamentale importanza per l’Amministrazione Comunale, con conseguenze pratiche immediate. Il Tribunale ha infatti, accertato che il Comune di Bisacquino non è tenuto a restituire la somma di € 374.696,22 all’assessorato regionale all’agricoltura e ad AGEA.
“Questo esito – dice l’avvocato Ribaudo – non solo libera l’ente da un onere finanziario ingiusto, ma riafferma un principio di diritto cruciale sulla limitazione della responsabilità all’interno delle associazioni temporanee, proteggendo gli enti pubblici che vi partecipano con ruoli di mero supporto e promozione”.






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