Il Giudice di Pace accoglie l’opposizione patrocinata dall’avvocato Giovanni Valenti. Dopo l’avvio del contenzioso, il Comune interviene sulla segnaletica: resta da chiarire quante contestazioni siano state elevate nelle precedenti condizioni.
Un’automobilista viene sanzionata per l’accesso alla zona a traffico limitato di via Leonardi. Contesta la contravvenzione, ma il ricorso amministrativo viene respinto dalla Prefettura. La vicenda arriva così davanti al Giudice di Pace di Catania, che il 14 ottobre 2026 accoglie l’opposizione e annulla l’ordinanza-ingiunzione. Al centro della controversia non c’è una mera irregolarità formale: c’è la possibilità, per chi guida, di conoscere con chiarezza il punto in cui inizia un divieto di transito.
La contestazione riguardava un accesso rilevato il 5 dicembre 2023 al varco di via Leonardi. Dopo il verbale, notificato nel gennaio 2024, la conducente aveva presentato ricorso al Prefetto. L’ordinanza-ingiunzione del 20 maggio 2024 aveva confermato la pretesa sanzionatoria, imponendo il pagamento di 183,50 euro. La cittadina si è quindi rivolta all’avvocato Giovanni Valenti, che ha portato la questione davanti all’autorità giudiziaria.
Nel ricorso è stata ricostruita la viabilità tra via Leonardi e via Pulvirenti, documentando fotograficamente la collocazione della segnaletica rispetto al percorso seguito dall’automobilista. La difesa ha sostenuto che i cartelli presenti non consentissero di individuare tempestivamente l’inizio dell’area interdetta al traffico, esponendo chi percorreva quelle strade al rischio di oltrepassare il limite senza averne avuto adeguata percezione.
La sentenza del Giudice di Pace di Catania, pronunciata nel procedimento R.G. 8102/2024, ha accolto l’opposizione. Nella motivazione il giudice evidenzia che l’Amministrazione non ha fornito prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria e richiama le fotografie e i grafici prodotti dalla ricorrente, relativi all’assenza di apposita segnaletica ZTL all’inizio di via Leonardi e via Pulvirenti. Il dispositivo annulla l’ordinanza-ingiunzione e pone le spese del giudizio a carico della parte resistente.
Vi è poi un elemento che conferisce alla vicenda un rilievo cittadino più ampio. Secondo quanto riferisce lo Studio legale che ha patrocinato il ricorso, dopo la proposizione dell’opposizione il Comune di Catania è intervenuto sulla segnaletica del tratto interessato. Resta da capire quanti verbali sono stati elevati attraverso quel varco prima dell’intervento? Quanti automobilisti hanno pagato senza contestare? E quanti di quei casi presentavano condizioni analoghe a quelle esaminate dal giudice?.
La vicenda, seguita dall’avvocato Giovanni Valenti, richiama una questione di principio: il rispetto delle regole della circolazione presuppone che i divieti siano adeguatamente segnalati e che l’Amministrazione, in caso di contestazione giudiziale, dimostri i presupposti della sanzione. Non è soltanto un tema di circolazione stradale, ma di corretto esercizio del potere sanzionatorio.
La pronuncia riguarda il caso esaminato e non determina automaticamente l’annullamento di altri verbali, né il rimborso delle somme già pagate. Rimane tuttavia aperta una questione di trasparenza amministrativa e di correttezza dei controlli, che interessa tutti coloro che hanno attraversato il medesimo tratto di strada nel periodo precedente alla modifica della segnaletica.
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