I periodi assicurativi maturati all’estero devono essere valutati anche per determinare il sistema di calcolo della quota italiana della pensione in cumulo. È uno dei chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare numero 107 del 20 ottobre 2026, richiamata in un comunicato ufficiale diffuso il giorno successivo.
Le indicazioni riguardano chi ha lavorato in Italia e in altri Paesi, maturando contributi presso sistemi previdenziali differenti.
Il documento affronta due aspetti della stessa questione: il riconoscimento dei periodi assicurativi esteri ai fini del diritto alla pensione e la loro valutazione per individuare il sistema di calcolo applicabile al pro-quota italiano.
La circolare fornisce inoltre istruzioni sulla gestione delle domande, con l’obiettivo dichiarato dall’Istituto di rendere più uniforme l’applicazione delle regole.
Pensione in cumulo e lavoro all’estero: cosa chiarisce l’INPS
Il punto di partenza è una situazione che può riguardare lavoratori con percorsi professionali distribuiti tra più Stati.
Una persona può aver maturato periodi assicurativi in Italia e, in una fase diversa della propria carriera, aver lavorato all’estero. Quando arriva il momento di richiedere la pensione, occorre stabilire come valutare questi periodi secondo le disposizioni applicabili.
La circolare INPS numero 107 del 20 ottobre 2026 interviene proprio sulla gestione delle domande di pensione in regime di cumulo nelle quali il richiedente può far valere anche periodi assicurativi esteri.
L’Istituto precisa che la valutazione deve avvenire tenendo conto delle norme di coordinamento previdenziale applicabili al Paese in cui il lavoratore ha maturato i contributi.
Non tutti i rapporti previdenziali internazionali seguono infatti la stessa disciplina. Il comunicato distingue i Paesi che applicano i regolamenti europei da quelli extracomunitari collegati all’Italia attraverso specifici accordi.
Il chiarimento interessa quindi il rapporto tra la normativa italiana sul cumulo e gli strumenti internazionali che consentono di considerare periodi assicurativi maturati in Stati diversi.
Quali periodi di lavoro all’estero possono essere considerati
Il comunicato dell’INPS individua due gruppi di situazioni.
Il primo riguarda i periodi assicurativi maturati nei Paesi che applicano i regolamenti dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale.
Il secondo comprende i periodi maturati nei Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.
La distinzione dipende dal quadro normativo applicabile, non soltanto dal fatto che il lavoro sia stato svolto fuori dai confini italiani.
Per questo motivo, la presenza di contributi esteri richiede una valutazione che tenga conto del Paese interessato e delle disposizioni previdenziali che regolano il rapporto con l’Italia.
La circolare fornisce chiarimenti sulle condizioni necessarie per il riconoscimento dei periodi assicurativi esteri e sulla loro valutazione ai fini del diritto alla pensione in cumulo.
In termini pratici, il tema riguarda la possibilità di prendere in considerazione una carriera assicurativa distribuita tra più sistemi previdenziali, secondo le regole previste dalla normativa applicabile.
Il riconoscimento dei periodi non equivale, da solo, all’accoglimento di qualsiasi domanda. Il diritto alla prestazione resta collegato alle condizioni previste per il trattamento pensionistico richiesto.
Contributi esteri e pensione: perché conta il pro-quota italiano
Uno degli aspetti messi in evidenza dall’INPS riguarda il sistema di calcolo del pro-quota italiano.
Con questa espressione si indica la parte del trattamento pensionistico riferita alla posizione previdenziale italiana, nell’ambito della valutazione dei periodi assicurativi interessati.
La distinzione da comprendere è quella tra diritto alla pensione e calcolo della prestazione.
Il primo aspetto riguarda la verifica delle condizioni per accedere al trattamento pensionistico.
Il secondo riguarda le regole con cui viene determinata la quota di pensione di competenza italiana.
Nel comunicato del 21 ottobre, l’INPS ribadisce che i periodi assicurativi maturati all’estero rilevano anche per stabilire il sistema di calcolo applicabile al pro-quota italiano.
È questo il passaggio che amplia l’interesse della circolare oltre la sola verifica dei requisiti pensionistici.
La presenza di periodi assicurativi esteri, quando riconoscibili secondo le disposizioni applicabili, deve essere considerata anche nella valutazione del sistema di calcolo.
La precisazione non significa che tutti i contributi esteri vengano automaticamente trasformati in contributi italiani, né che ogni periodo lavorato fuori dall’Italia produca lo stesso effetto.
Il documento affronta la loro valutazione nell’ambito delle regole previdenziali previste per il cumulo e per il coordinamento internazionale.
Cumulo e totalizzazione internazionale: due regole da coordinare
Nel linguaggio previdenziale, cumulo e totalizzazione internazionale richiamano strumenti giuridici che possono entrare in relazione quando una carriera lavorativa si sviluppa in più sistemi assicurativi.
La circolare 107 si occupa proprio delle domande di pensione in cumulo nelle quali compaiono periodi maturati all’estero.
Per i Paesi che applicano i regolamenti europei, il riferimento è costituito dalle disposizioni dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale.
Per i Paesi extracomunitari, invece, occorre considerare gli accordi o le convenzioni bilaterali che prevedono la totalizzazione internazionale.
Le due situazioni sono accomunate dalla necessità di valutare periodi assicurativi maturati in Stati differenti, ma trovano il loro riferimento in strumenti normativi diversi.
Il collegamento tra queste disposizioni e la pensione in cumulo richiede quindi una valutazione della posizione assicurativa del richiedente.
È su questa attività che si concentrano i chiarimenti amministrativi dell’Istituto.
Domanda di pensione con contributi esteri: le indicazioni operative
La circolare non si limita agli aspetti normativi.
Secondo il comunicato, l’INPS ha fornito anche indicazioni sulla gestione delle domande di pensione presentate da persone che possono far valere periodi assicurativi esteri.
L’obiettivo è chiarire come trattare queste posizioni nell’ambito delle procedure previdenziali.
Per il cittadino, il documento di riferimento è la circolare ufficiale pubblicata sul portale INPS, che contiene le istruzioni rivolte alla gestione delle pratiche.
La verifica della posizione individuale richiede di distinguere i periodi maturati in Italia da quelli maturati all’estero e di individuare le disposizioni applicabili.
Il tema riguarda quindi sia chi sta valutando il futuro pensionamento sia chi deve presentare una domanda nella quale compaiono periodi assicurativi esteri.
L’INPS presenta la circolare come uno strumento per rendere più ordinata la gestione di queste situazioni, nelle quali il percorso lavorativo attraversa sistemi previdenziali nazionali differenti.
La posizione dell’INPS sui diritti dei lavoratori che si spostano tra Paesi
Il chiarimento è accompagnato da una dichiarazione di Giuseppe Conte, direttore centrale Relazioni internazionali dell’INPS.
«La circolare sulla pensione in cumulo offre uno strumento concreto per rendere esigibili i diritti dei lavoratori mobili, restituendo a chi ha maturato periodi di lavoro all’estero un quadro di regole chiaro e organico. È il frutto di un metodo che l’INPS riconosce come proprio: assicurare tutti gli strumenti, informativi e operativi, perché nessun diritto si interrompa quando una persona attraversa una frontiera».
La dichiarazione esprime l’obiettivo dell’Istituto: assicurare una gestione delle posizioni previdenziali che tenga conto della mobilità internazionale dei lavoratori.
Il documento interviene dunque su un aspetto amministrativo che può incidere sulla valutazione delle domande di pensione, senza modificare automaticamente la posizione di ogni lavoratore che abbia prestato attività all’estero.
Il riferimento per conoscere le condizioni applicabili resta la circolare 107 e la normativa previdenziale pertinente alla singola posizione.



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