“Illegittimi i pignoramenti da parte della Sogert”
Fatta la premessa che è un dovere civico pagare le tasse per evitare strumentalizzazioni.
Riteniamo che le modalità con cui opera la società Sogert nella riscossione dei tributi non sia corretta e trasparente.
Quanto da noi espresso, adesso trova riscontro in una sentenza emessa dal Tribunale di Cassino che sul punto dichiara:
“L’emissione dell’ingiunzione fiscale deve, pertanto, considerarsi riservata ai soli Enti pubblici in senso
soggettivo, e non può estendersi, per il rilevato divieto di analogia, alle società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici.
L’azione della Sogert spa risulta palesemente illegittima in quanto non può ex R.D. n. 639 del 1910 (da
lei stessa citata) agire direttamente, pignorando conti corrente e/o buste paga dei contribuenti.
Tra l’altro non vi è alcuna normativa e/o Giurisprudenza che estende l’applicabilità dell’art. 72 bis del D.P.R.
n. 602 del 1973 anche al R.D. n. 639 del 1910, tra l’altro il modulo procedimentale disegnato dall’art. 72 bis D.P .R. n. 602 del 1973 contempla il pagamento del credito e quindi la soddisfazione esclusivamente
in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, e non di società private.”
Alla luce di quanto sopra affermato, riteniamo che l’amministrazione debba prendere in considerazione di valutare seriamente l’operato della Sogert al fine eventualmente di revocarne l’affidamento.
Inoltre si segnala che in merito agli affidamenti diretti aventi oggetto la riscossione dei tributi, anche l’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, consiglia di operare decisamente in maniera diversa.
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