Missiva inviata dal Movimento Siciliano d’azione:
Al Prefetto di Catania
Al signor Sindaco di Catania
Premesso che in data 17 agosto il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, dichiarava in una intervista rilasciata al giornalista Di Luisa Santangelo del quotidiano “La Sicilia”, in relazione alla cenere dell’Etna: “La cenere? Non è un’emergenza … In questo caso ci troviamo di fronte a un evento che definirei fisiologico, non raro. Purtroppo. Niente di straordinario ma la normale amministrazione per chi vive sotto a un vulcano attivo … Parliamoci chiaro: questo della pioggia di cenere vulcanica è un tema che si ripropone costantemente, ogni anno o poco più. … E andrebbe quindi affrontato con un approccio organizzativo diverso, mi permetto. I Comuni provvedono alla raccolta, presentano il documento d’appoggio e il dipartimento regionale rimborsa. Ricordo che da presidente della Regione Siciliana ho disposto l’acquisto di due macchine spazzatrici appositamente per la cenere, affidate in gestione ai Comuni di Catania e Acireale. Nel capoluogo si utilizza, non ho notizie dalla cittadina acese. Occorrerebbe cioè superare la logica emergenziale, come si fa con gli spazzaneve d’inverno. … Parlare di dichiarazione di “emergenza nazionale” potrebbe suscitare qualche ripercussione in piena stagione turistica. Potremmo optare per uno stato di “mobilitazione” nazionale. Vedremo”. La cenere, forse, non sarà un’emergenza, oggi, ma quando l’acqua delle prime piogge non potendo confluire nei tombini o nei caditoie, perché intasati, e si allagheranno strade, palazzi e negozi allora sarà emergenza. Così, finalmente, saremo nel pieno diritto, di chiedere all’ex presidente della Regione Siciliana, oggi ministro della Protezione Civile: la devastazione sarà colpa dell’acqua, del cambiamento climatico o di lei e/o del suo sarcasmo, che quando si poteva prevenire ha fatto spallucce? “Volendo guardare oltre la punta del naso” il problema non è l’uso delle “due macchine spazzatrici” (di cui una sola per Catania ed anche qui ci sarebbe molto da dire ma questo è un altro tema che andremo ad affrontare in altre sedi) ma la pulitura dei canali, tombini e caditoie. È il non aver inquadrato il problema in tutti i suoi aspetti, non solo presenti ma anche futuri, da chi è incaricato a risolverlo ma innanzitutto a prevenirlo. Questo fa sorgere un dubbio, legittimo, che ancora oggi i tombini sono intasati di detta terra. Quindi, pur non essendo Cassandra, prevediamo le strade cittadine, in particolare la via Etnea di Catania, trasformate in fiumi in piena, le piazze trasformate in laghi e i negozi, scantinati e abitazioni allagati.
Abbiamo, pertanto, sentore che le esperienze passate non hanno insegnato nulla, vista questa staticità, questa attesa passiva agli eventi, per poter dichiarare l’emergenza. Vogliamo pensar male ma non è per caso che in tal modo si cercherà di poter saltare le gare d’appalto ed assegnare a “ditte amiche” la soluzione del problema (ponte Morandi, carenza idrica etc, etc… docet)? All’uopo si ricorda a codesta Amministrazione che la normativa e la giurisprudenza a riguardo, assegna il compito ai comuni, lo “spazzamento” del manto stradale, per eliminare foglie e rifiuti facendo rientrare, nello specifico, anche la pulizia dell’interno della caditoia e dei pozzetti di raccolta. Tradotto: “è il Comune a doversi occupare della pulizia delle caditoie e dei tombini”. Quindi, per i locali allagati dalla pioggia, il proprietario può chiedere i danni al Comune tutte le volte in cui le grate per lo scolo della pioggia e i tombini non sono in buono stato di manutenzione e, col tempo, foglie, polvere, detriti e rifiuti di ogni genere hanno otturato gli sfoghi dell’acqua. Questo accade nel caso in cui la rete di condutture risulta insufficiente e caditoie e griglie si rivelano intasate. È quanto chiarisce la Cassazione con una recente ordinanza. Altresì il codice della strada (art. 14 del CdS) stabilisce che il Comune, che è proprietario delle infrastrutture come le strade, è tenuto alla loro pulizia sottolineando che l’obbligo di custodia si estende anche al sistema fognario. Anche se la precipitazione atmosferica è eccezionale ciò non basta ad esonerare dalla responsabilità l’ente locale ed il cittadino, danneggiato, ha diritto al risarcimento. Chi è custode o proprietario di un bene (gli enti), come una strada pubblica, deve risarcire tutti i danni da esso provocati, come appunto l’allagamento (art. 2051 c.c.) anche se di tali danni non ha alcuna colpa. È quella che viene definita “responsabilità oggettiva per cose in custodia”. Nessun risarcimento è dovuto se il fenomeno è stato determinato da un fatto impossibile da evitare anche con il più scrupoloso comportamento.
Tuttavia il Comune potrebbe essere comunque corresponsabile se ha aggravato il danno, per esempio non pulendo le grate sulle strade, otturate da rifiuti e terra (Cass. sent. n. 5877/2016 del 24.03.2016). Difatti, l’esimente del caso fortuito e quella della forza maggiore non possono essere invocate dal Comune in relazione ai danni provocati da piogge, uragani, temporali e altre precipitazioni atmosferiche pur di particolare forza ed intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, se tali danni siano stati determinati dall’insufficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche della strada. Inoltre, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, sufficiente, di per sé solo, a configurare il caso fortuito, in quanto ciò non significa che esso non sia comunque prevedibile in base alla comune esperienza (Cass. sent. n. 26545/2014). Secondo un’ulteriore sentenza (Cass. sent. n. 5658/2010), è certamente vero che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito, ma non è affatto vero che una pioggia forte costituisca sempre e comunque un caso fortuito. L’amministrazione, infatti, deve dimostrare (per evitare di pagare i danni) che le piogge in questione siano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge siano state così intense che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia. La Cassazione con una ordinanza (Cass. ord. n. 18856/17 del 28.07.2017) chiarisce: “spetta al Comune risarcire garage, cantine e negozi allagati dall’acquazzone perché non fa la manutenzione a fogne e tombini. Neanche il fatto che il nubifragio sia particolarmente impetuoso e imprevisto rispetto alle medie stagionali può esonerare l’amministrazione dalla responsabilità. In conclusione per un’immobile allagato dalla pioggia, il proprietario può chiedere i danni al Comune tutte le volte in cui le grate per lo scolo della pioggia e i tombini non sono in buono stato di manutenzione e, col tempo, foglie, polvere, detriti e rifiuti di ogni genere hanno otturato gli sfoghi dell’acqua. Tutto ciò premesso, visto che del fenomeno “fisiologico” (così definito dal ministro della Protezione civile) della caduta della cenere dell’Etna a noi cittadini ci preoccupano, anche e maggiormente, le condizioni dei tombini e di ciò che potrebbe accadere in caso di pioggia;
Chiede
al signor Sindaco della città metropolitana di Catania nonché alla prefettura competente, ai sensi della legge n. 241/1990 (articolo 5) e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 così come previsto dall’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), i documenti, le informazioni e i provvedimenti che nel merito sono in procinto di essere adottati in relazione alla pulizia di tombini e di caditoie intasati a causa della caduta della cenere dall’Etna in previsione e prevenzione delle future piogge anche autunnali. Altresì, nel caso in cui ancora non sia stato predisposto alcun provvedimento e/o piano di intervento che venga subito programmata la manutenzione e pulizia di tombini e caditoie, anche a fronte della normativa e giurisprudenza indicata in premessa, per non vederci costretti ad adire alle vie legali risarcitorie in caso di calamità atmosferiche. Si rimane in attesa di una sollecita risposta da parte di codesta amministrazione.
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