Il mandato, in diritto, è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto mandatario assume una obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante.

È il contratto con cui una parte (mandatario) assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell’interesse (o per conto) dell’altra parte (mandante). Può includere la rappresentanza mediante il conferimento di una procura, in virtù della quale gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al mandante. La rappresentanza può anche essere impropria o indiretta. I terzi non hanno rapporti con il mandante.

Il mandatario che agisce ai fini dell’acquisto o la vendita di beni opera con l’istituto della commissione e, quale commissionario, acquista diritti assumendo obblighi verso il committente, derivanti dal negozio giuridico. In virtù del mandato ricevuto (commissione) il commissionario ha poi l’obbligo di trasferire, con successivo negozio, al mandante il diritto acquistato in nome proprio, ma nell’interesse del mandante. È un principio fedelmente applicato per gli immobili e i beni mobili iscritti nei pubblici registri. In caso di inadempimento il mandante può chiedere al Giudice l’attuazione del trasferimento mediante sentenza costitutiva.

Storia. Il mandatum (in italiano assimilabile al “mandato”), nel diritto romano, era un contractus consensuale bilaterale imperfetto (le obbligazioni sorgevano di sicuro per il mandatario, non sempre per il mandante), sviluppatosi nell’ambito del ius gentium, per cui un soggetto conferiva un incarico ad altro soggetto, il quale si impegnava a eseguirlo gratuitamente. Nessun compenso era dovuto al mandatario (se si conveniva un compenso e ne ricorrevano gli estremi, il rapporto si faceva rientrare nella locatio conductio operis). L’incarico poteva essere dato sia per il compimento di negozi giuridici sia per atti meramente fattuali (pulire, rammendare, fare la spesa).

Nel contratto di mandato, il mandante si obbliga al pagamento di una somma pattuita o percentuale stabilita. 

Inoltre il mandatario è tutelato da un’obbligazione naturale,  e dall’art. 2034 c.c.

Chi con raggiro cerca di non onorare come accordato contrattualmente rischia il doppio pagamento di provvigione (es. 3%+3%) in caso di vendita immobiliare, spese legali (avvocati) e spese processuali. Soltando nel procedimento civile. Oltre. Penali, more e interessi.

Querela. Il Mandante [inadempiente] è passibile di querela art. 640 c.p.,  per Truffa «Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. Raggiunta la condanna saranno indicibili le problematiche in termini legali per concorsi, lavoro e iscrizione presso gli archivi del Tribunale competente (carichi pendenti e casellario giudiziario).

Nel settore immobiliare una delle truffe perpetrate maggiormente, vendita del’asset alla scadenza del contratto di mandato ( si ricorda che il contratto è valido anche dopo 2 anni aver ricevuto la disdetta). Con invio della disdetta il mandate pensa di estromettere il mandatario, scatta la doppia provvigione, penale e querela per truffa per entrambi (venditore e acquirente).

Rispetta prima di tutto la morale e la coscienza, dopo onora il contratto. Essere leali e diligenti porta solo vantaggi nella vita, in campo professionale e lavorativo. Essere onesti premia ed evita di imbanttervi per decenni tra avvocati, giudici e Tribunali. 

Luogo: Studio Immobiliare Agati, Berchet, 5, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.