È una sentenza del TAR del Lazio a mettere la parola fine ad una vicenda ormai annosa che tutela non solo la professione dei fisioterapisti, ma anche la salute dei cittadini. Si tratta della sentenza n. 2129 del 4 febbraio 2026, con cui il TAR Lazio ha fatto chiarezza sul ruolo del massofisioterapista e sui limiti del suo esercizio professionale, distinguendolo in modo netto dalla professione sanitaria di fisioterapista.
“Il TAR Lazio ha chiarito in modo definitivo un tema su cui l’Ordine lavora da anni. La sentenza tutela la professione sanitaria di fisioterapista e rafforza le garanzie per i cittadini, evitando confusione e ambiguità”, commenta il presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa, dott. Orazio Meli, sottolineando l’importanza di una distinzione netta dei ruoli a garanzia della sicurezza delle cure e della trasparenza verso i cittadini
Secondo l’Ordine, la decisione del TAR Lazio rappresenta dunque un punto fermo sul piano giuridico e istituzionale, a tutela della salute pubblica e del corretto esercizio delle professioni sanitarie.
Il TAR ribadisce inoltre che le professioni sanitarie si fondano su formazione universitaria, profilo professionale statale e autonomia riconosciuta, elementi che non caratterizzano la figura del massofisioterapista.
La sentenza chiarisce anche che l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento ha una funzione transitoria e non attribuisce lo status di professione sanitaria né consente l’esercizio autonomo dell’attività.
In coerenza con questo inquadramento, il massofisioterapista non può aprire uno studio professionale autonomo né utilizzare in autonomia dispositivi elettromedicali riservati ai professionisti sanitari. L’attività può essere svolta solo sotto la responsabilità e la supervisione di un professionista sanitario.
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