La vicenda riguarda una procedura selettiva del 2024. FP CGIL: «Le criticità della gestione commissariale erano state da noi segnalate. Ora l’Istituto verifichi tutti gli incarichi conferiti in quel periodo».


Il Tribunale del Lavoro di Palermo, con sentenza del giudice dott.ssa Chiara Gagliano, ha condannato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” a risarcire una propria dipendente per il danno patrimoniale subito a seguito dell’illegittimo mancato conferimento di un incarico di funzione organizzativa nell’ambito di una procedura selettiva avviata nel 2024.

La vicenda riguarda il conferimento dell’incarico denominato “Area Barcellona P.G.”. Al termine della valutazione comparativa, la Commissione esaminatrice aveva individuato e proposto la dipendente quale destinataria dell’incarico. L’allora Commissario Straordinario dell’Istituto, dott. Salvatore Seminara, decise invece di conferire l’incarico ad altro candidato, discostandosi dalle risultanze della Commissione.


La dipendente, assistita dall’avv. Pietro Vizzini, fondatore dello studio legale Vizzini&Partners, ha quindi impugnato la decisione dell’Ente sostenendo l’illegittimità della scelta datoriale e chiedendo il risarcimento del danno economico derivante dal mancato conferimento.

Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo illegittima la deliberazione con la quale l’incarico era stato attribuito ad altro candidato. Uno dei punti centrali della controversia ha riguardato proprio il potere del Commissario di discostarsi dalla valutazione della Commissione: la natura fiduciaria dell’incarico non poteva infatti tradursi in una scelta svincolata dalle risultanze della procedura e dall’obbligo di fornire una motivazione adeguata e verificabile.


Per la FP CGIL, la decisione assume una rilevanza che va oltre la singola vicenda giudiziaria.

«Questa sentenza – dichiarano Andrea Gattuso, segretario provinciale FP CGIL e Antonio Lastra, Segretario aziendale IZS– impone di tornare a interrogarsi sulle modalità con cui, durante la precedente gestione commissariale, sono stati attribuiti incarichi e responsabilità all’interno dell’Istituto. Sono questioni sulle quali la CGIL aveva già ripetutamente chiesto trasparenza, presentando segnalazioni e portando le criticità riscontrate all’attenzione degli organismi competenti».

La questione della gestione degli incarichi all’interno dell’IZS Sicilia era infatti arrivata anche all’attenzione della Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell’Assemblea Regionale Siciliana, nell’ambito di approfondimenti che, secondo FP CGIL, erano stati sollecitati anche dalle segnalazioni avanzate dal sindacato.


Un elemento particolarmente significativo emerge dallo stesso procedimento giudiziario: nel corso dell’udienza del 26 marzo 2025 la ricorrente chiese di produrre la relazione della Commissione Antimafia regionale, approvata il 21 gennaio 2025, evidenziando come essa affrontasse anche il tema delle delibere di conferimento di incarichi ad alcuni dipendenti in luogo di altri e delle relative indennità. Il Giudice ammise la produzione della relazione, ritenendola rilevante ai fini della verifica della legittimità dell’atto impugnato. 

«È un passaggio che non può essere ignorato – prosegue la FP CGIL –. La relazione della Commissione Antimafia e la sentenza del Tribunale appartengono naturalmente a piani istituzionali diversi, ma oggi esiste un pronunciamento giudiziario concreto su una delle procedure di conferimento adottate durante quella gestione. Le preoccupazioni che il sindacato aveva sollevato non possono quindi essere liquidate come mere polemiche».


Alla luce della sentenza, la FP CGIL ritiene necessario che l’attuale amministrazione dell’IZS Sicilia proceda adesso ad una ricognizione straordinaria di tutte le procedure di conferimento degli incarichi adottate durante la gestione del Commissario Straordinario, particolare attenzione dovrà essere riservata proprio ai casi nei quali l’organo commissariale si sia discostato dall’esito della comparazione, verificando quali motivazioni siano state utilizzate, se i titoli valorizzati fossero già stati esaminati dalle Commissioni e se siano stati rispettati i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza delle procedure.

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