L’azienda aveva presentato ricorso contro il diniego, da parte del Libero Consorzio, di delocalizzare l’Istituto Professionale Enrico Fermi, per consentire l’ampliamento della proprio piattaforma


Con la sentenza n. 702 del 23 febbraio 2024, la Seconda Sezione del TAR Palermo ha rigettato il ricorso proposto da Seap Depurazione Acque srl contro il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, relativo al trasferimento dell’Istituto “IPIA E. Fermi” di Agrigento dalla zona industriale di Aragona-Favara.

Al fine di ampliare la propria piattaforma la Seap aveva chiesto la delocalizzazione dell’istituto scolastico. Richiesta che non era stata accolta dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La Seap aveva quindi impugnato un diniego alla delocalizzazione della scuola lamentando l’impossibilità di ampliamento della propria piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi in ragione della presenza dell’istituto scolastico in questione.

Per queste ragioni, la Seap Depurazione Acque srl agiva contro il Libero Consorzio per il ristoro dei presunti danni patiti legati al mancato ammortamento degli investimenti effettuati ai fini dell’ampliamento richiesto e legati altresì alla perdita della chance di poter ampliare la propria capacità operativa. La richiesta risarcitoria formulata nei confronti del Libero Consorzio ammontava a oltre 20 milioni di euro. Accogliendo le difese svolte dall’avvocato Giovanni Francesco Fidone, il TAR Palermo ha dichiarato il ricorso inammissibile e infondata la domanda risarcitoria, condannando fra l’altro la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Libero Consorzio

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