La rivalutazione è ufficiale. Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha aggiornato importi e requisiti economici dell’assegno di maternità per il 2026.

In sintesi, l’importo mensile sale a 413,10 euro, mentre la soglia ISEE massima per accedere al beneficio viene fissata a 20.668,26 euro.

L’adeguamento tiene conto della variazione media annua 2025 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), certificata al +1,4% dall’ISTAT con comunicato del 16 gennaio 2026.

Perché l’importo aumenta nel 2026

L’assegno di maternità dei Comuni, previsto dall’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, viene rivalutato ogni anno in base all’andamento dell’inflazione.

Nel 2026 l’adeguamento all’indice ISTAT comporta:

  • importo mensile pari a 413,10 euro, se spettante in misura intera;

  • erogazione per un totale di cinque mensilità;

  • pagamento in un’unica soluzione da parte dell’INPS.

L’importo non contribuisce alla formazione del reddito.

Il beneficio riguarda nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

Chi può richiedere l’assegno di maternità

L’assegno comunale è una prestazione assistenziale rivolta alle donne che non beneficiano di tutela previdenziale obbligatoria per la maternità.

Possono accedere:

  • cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia;

  • cittadine extracomunitarie in possesso di valido titolo di soggiorno;

  • titolari di permesso di soggiorno UE per lungo periodo;

  • nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.668,26 euro.

Il beneficio non spetta a chi percepisce un’indennità di maternità per lavoro dipendente, autonomo o professionale. Tuttavia, se l’indennità percepita è inferiore all’importo dell’assegno comunale, è possibile ottenere la quota differenziale.

Il requisito ISEE 2026

L’accesso è subordinato al possesso di un ISEE non superiore a 20.668,26 euro. La soglia risulta aggiornata rispetto al 2025, quando era fissata a 20.382,90 euro.

Senza attestazione ISEE valida non è possibile accedere al beneficio.

Quando può fare domanda anche il padre

La normativa prevede casi specifici in cui il diritto può essere esercitato dal padre:

  • abbandono del minore da parte della madre;

  • affidamento esclusivo al padre;

  • decesso della madre.

In queste ipotesi devono essere rispettate precise condizioni relative a residenza, soggiorno regolare della madre, riconoscimento del figlio e iscrizione del minore nella famiglia anagrafica del padre.

Come e quando presentare domanda

La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Il Comune verifica i requisiti e trasmette i dati all’INPS, che provvede al pagamento in un’unica soluzione.

Alla domanda vanno allegati:

  • attestazione ISEE;

  • documentazione attestante il requisito di residenza;

  • eventuale documentazione relativa alla posizione lavorativa e previdenziale.

Si attende ora la circolare attuativa dell’INPS che fornirà indicazioni operative dettagliate.

Limiti di età per adozioni e affidamenti

L’assegno spetta per:

  • minori residenti e regolarmente soggiornanti in Italia;

  • minori che non abbiano superato i 6 anni al momento dell’adozione o affidamento;

  • fino alla maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali.

Misura assistenziale, non universale

L’assegno di maternità non è un bonus generalizzato. È una misura selettiva legata a condizioni reddituali e previdenziali. Non si cumula con altre indennità piene di maternità e non sostituisce le tutele lavorative.

Chi non rispetta la soglia ISEE o percepisce già un’indennità superiore resta escluso. È una rete di protezione per chi non ha copertura previdenziale o dispone di redditi limitati.

FAQ

Quanto dura l’assegno?
Cinque mensilità da 413,10 euro ciascuna, se riconosciuto in misura intera.

Va tassato?
No. Non concorre alla formazione del reddito.

Entro quando va fatta domanda?
Entro sei mesi dall’evento (nascita o ingresso del minore).

Serve ISEE aggiornato?
Sì. Senza ISEE sotto la soglia di 20.668,26 euro il beneficio non viene riconosciuto.

Si può chiedere online?
La domanda va presentata al Comune di residenza, allegando la documentazione richiesta.

Fonti: