Dal 27 marzo 2026, migliaia di automobilisti italiani che stavano puntando sull’assenza di omologazione per annullare una multa si trovano in una posizione più difficile.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7374 emessa dalla II Sezione Civile, ha rigettato il ricorso di un’automobilista pescarese sanzionata nell’aprile del 2021, confermando che il verbale elevato da un autovelox non formalmente omologato è legittimo, a precise condizioni documentali.
Pescara 2021: cinque anni per una risposta
La vicenda nasce da due verbali notificati il 10 e il 12 aprile 2021 a una donna che aveva superato i limiti di velocità su un tratto urbano di Pescara, rilevata dal dispositivo Velocar RedESpeed Evo. La ricorrente aveva impugnato entrambe le sanzioni, contestando l’assenza di omologazione ministeriale del misuratore. Il Giudice di Pace di Pescara le aveva inizialmente dato ragione, annullando le contravvenzioni.
Il Comune ha resistito, portando il caso al Tribunale di Pescara, che con sentenza n. 1507/2022 ha ribaltato la decisione ritenendo sufficiente la sola approvazione ministeriale del dispositivo. La donna si è quindi rivolta alla Cassazione, ultimo grado del giudizio ordinario. Gli ermellini hanno confermato la multa, ma correggendo parzialmente la motivazione del Tribunale abruzzese.
Cosa ha scritto davvero la Corte
Il cuore dell’ordinanza n. 7374/2026 non è, come potrebbe sembrare, l’affermazione che l’omologazione sia diventata irrilevante. La Cassazione richiama invece un principio già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015: le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dalla modalità di funzionamento.
Su questo terreno, la II Sezione Civile aggiunge un elemento probatorio decisivo: in caso di opposizione da parte dell’automobilista, spetta all’amministrazione fornire la prova positiva sia dell’omologazione iniziale che della taratura periodica. Non uno solo dei due elementi ma entrambi.
Nel caso pescarese, il Comune aveva depositato la documentazione attestante che l’ultima taratura del dispositivo era stata effettuata il 21 dicembre 2020, quattro mesi prima delle infrazioni del 10 e 12 aprile 2021. Rientrava pienamente nel limite annuale previsto dalla normativa. Su questo dato concreto si regge il rigetto del ricorso, non su una supposta equivalenza tra approvazione e omologazione.
Cosa cambia per chi vuole fare ricorso
Il punto operativo per l’automobilista che ha ricevuto una multa da un autovelox non omologato è questo: il ricorso basato esclusivamente sull’assenza di omologazione è diventato più difficile da sostenere, ma non è automaticamente perdente. L’amministrazione comunale deve dimostrare in giudizio che l’apparecchio era stato regolarmente verificato nei 12 mesi precedenti all’infrazione. Se quella documentazione manca o è lacunosa, lo spazio per contestare rimane aperto.
Va ricordato che, secondo dati ministeriali citati in risposta parlamentare all’interrogazione n. 3-02548 dell’11 marzo 2026, dei circa 3.900 dispositivi registrati nella piattaforma del MIT, solo il 29% rispetta i requisiti di omologazione previsti dallo schema di decreto ora in fase di standstill europeo (procedura TRIS, fino al 4 maggio 2026). Tradotto: la stragrande maggioranza degli autovelox attivi sul territorio nazionale è in una posizione formalmente ambigua.
Il decreto in arrivo e il nodo europeo
Parallelamente alla vicenda giudiziaria, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha notificato alla Commissione Europea, nell’ambito della procedura TRIS (Technical Regulation Information System, direttiva UE 2015/1535), uno schema di decreto interministeriale MIT-MIMIT per ridefinire i requisiti tecnici degli autovelox — notifica n. 2026/027657/IT.
Il provvedimento è fermo nel periodo obbligatorio di standstill di 90 giorni, durante il quale gli Stati membri e la Commissione possono presentare osservazioni. Il decreto non è ancora vigente.
Questa procedura è rilevante perché punta a risolvere a monte l’ambiguità tra approvazione e omologazione, fissando standard metrologici uniformi. Finché non entrerà in vigore, il contenzioso sugli autovelox resterà un terreno instabile, dove l’esito dipende in larga parte dalla qualità documentale prodotta dai Comuni.
Quali ricorsi sono a rischio
Tra i ricorsi già depositati o in corso, quelli più esposti alla nuova ordinanza sono quelli fondati unicamente sull’argomento “l’autovelox non è omologato“. Se il Comune produce in udienza il certificato di taratura aggiornato entro i 12 mesi, l’opposizione perde il principale argomento. Restano invece percorribili le contestazioni su: mancanza della segnaletica preventiva della postazione (se documentata da prove fotografiche o video), tratto stradale non correttamente classificato dal Prefetto come strada urbana di scorrimento, o lacune effettive nella documentazione di taratura.






Commenta con Facebook