Il processo che per mesi ha dominato il dibattito pubblico tra social, marketing e beneficenza si è concluso senza una condanna.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Chiara Ferragni, imputata per truffa aggravata nell’ambito delle operazioni commerciali legate al Pandoro Balocco Pink Christmas e alle uova di Pasqua a marchio Ferragni. Una sentenza che chiude definitivamente il cosiddetto “Pandoro gate”, uno dei casi mediatici più rilevanti degli ultimi anni.

La decisione è stata pronunciata dal giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, al termine del processo celebrato con rito abbreviato.

L’antefatto

Il procedimento giudiziario nasce dalle campagne promozionali legate a due prodotti simbolo: il pandoro natalizio lanciato nel 2022 e le uova di Pasqua commercializzate tra il 2021 e il 2022. Secondo l’ipotesi iniziale della Procura di Milano, la comunicazione social associata a queste iniziative avrebbe lasciato intendere che una parte dei proventi fosse destinata a scopi benefici, inducendo in errore i consumatori. Su queste basi era stata contestata a Chiara Ferragni l’ipotesi di truffa aggravata, un’accusa che rende il reato procedibile d’ufficio, cioè anche senza una denuncia formale da parte delle persone offese.

Nel tempo, il caso ha assunto una portata che ha travalicato l’ambito giudiziario. La vicenda è diventata un simbolo del confronto – spesso acceso – tra comunicazione commerciale online, responsabilità sociale e tutela dei consumatori. L’attenzione mediatica è stata costante, alimentata dalla notorietà dell’imprenditrice digitale e dal valore economico e simbolico delle operazioni contestate.

Il processo si è svolto con rito abbreviato, una procedura che consente una definizione più rapida del procedimento e che prevede, in caso di condanna, una riduzione della pena. In questo caso, però, la decisione finale non è arrivata sul merito delle accuse, ma su un passaggio tecnico decisivo.

La scelta del giudice: cade l’aggravante

Il punto centrale della sentenza riguarda il mancato riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa dei consumatori online, contestata dalla Procura. Il giudice Mannucci Pacini ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicarla. Questo passaggio ha avuto un effetto determinante: senza l’aggravante, il reato è stato riqualificato come truffa semplice, che – a differenza di quella aggravata – è perseguibile solo su querela di parte.
In assenza di una querela valida, il processo non poteva proseguire.

Il ritiro della querela e l’estinzione del reato

Nel corso del procedimento, l’associazione dei consumatori Codacons aveva inizialmente presentato querela. Successivamente, però, la denuncia è stata ritirata a seguito di un accordo extragiudiziale risarcitorio raggiunto con Chiara Ferragni. Il ritiro della querela ha reso il reato improcedibile. Di conseguenza, il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato, chiudendo formalmente il caso.

Proscioglimento esteso anche ai coimputati

La decisione del tribunale ha riguardato anche gli altri imputati coinvolti nel procedimento:

  • Fabio Damato, all’epoca collaboratore di fiducia di Chiara Ferragni;
  • Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia.

Per tutti vale la stessa motivazione giuridica: senza aggravante e senza querela, il reato non può essere perseguito.

La posizione della Procura

La Procura di Milano, con l’aggiunto Eugenio Fusco e il pubblico ministero Cristian Barilli, aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione per Chiara Ferragni. Una richiesta che non è stata accolta dal giudice proprio per il venir meno delle condizioni di procedibilità del reato. Dal punto di vista tecnico, il tribunale non si è pronunciato sulla colpevolezza o innocenza nel merito, ma ha preso atto dell’impossibilità di proseguire il processo.

Le parole di Ferragni dopo la sentenza

All’uscita dall’aula, l’imprenditrice digitale si è fermata brevemente davanti ai giornalisti, visibilmente emozionata. Le sue parole sono state misurate ma cariche di significato personale: “Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower”. Una dichiarazione che segna la fine di una fase particolarmente complessa della sua carriera pubblica.

Assoluzione o non luogo a procedere: perché fa differenza

Nel linguaggio comune si parla spesso di “assoluzione”, ma dal punto di vista giuridico la distinzione è importante.

  • L’assoluzione implica una valutazione nel merito del fatto.
  • Il non luogo a procedere indica invece che il processo si chiude per ragioni procedurali.

In questo caso, il reato è stato dichiarato estinto, e il giudice non è entrato nel merito delle condotte contestate.

Lo sapevi che…?

  • La truffa semplice è perseguibile solo su querela della persona offesa.
  • Il ritiro della querela comporta l’estinzione del reato.
  • Il rito abbreviato consente una riduzione della pena solo in caso di condanna.

FAQ – Le domande più frequenti

  • Il processo a Chiara Ferragni è finito?
Sì, il procedimento si è chiuso con un non luogo a procedere.
  • C’è stata una condanna?
No, non è stata pronunciata alcuna condanna.
  • Perché l’accusa è caduta?
Perché non è stata riconosciuta l’aggravante e la querela è stata ritirata.
  • Il caso può riaprirsi?
No, il reato è stato dichiarato estinto.