Un giudice può fermare un contenuto online prima che venga pubblicato senza “censurare” l’informazione?
È la domanda che si stanno facendo in molti nelle ultime ore, dopo lo stop imposto dal Tribunale civile di Milano alla prossima puntata di Falsissimo, il format online di Fabrizio Corona, dedicata ad Alfonso Signorini.
Il provvedimento è un’inibitoria cautelare urgente disposta dal giudice Roberto Pertile: in concreto, Corona non potrà trasmettere online la puntata prevista e dovrà rimuovere anche i contenuti delle due precedenti, dopo il ricorso presentato dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia per conto di Signorini.
Cosa ha deciso il Tribunale di Milano: lo stop a Falsissimo
Il punto di partenza è il provvedimento del giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano, che ha accolto la richiesta urgente presentata da Alfonso Signorini. La misura è stata descritta come un provvedimento cautelare che inibisce la messa online della puntata prevista e impone la rimozione dei contenuti precedenti dedicati al conduttore.
Nell’istanza, Signorini avrebbe lamentato una “campagna di diffamazione” a suo danno. È l’elemento che, sul piano civile, giustifica la richiesta di un intervento rapido: quando si ritiene che un contenuto online possa continuare a produrre danni, il ricorso cautelare serve a bloccare la diffusione nell’attesa che si entri nel merito.
La notizia ha fatto rumore anche per l’effetto immediato: non si parla di un contenuto già “vecchio”, ma di una puntata che sarebbe dovuta uscire a breve. È uno dei motivi per cui, sui social, si è acceso il dibattito tra chi parla di tutela e chi grida alla censura.
Le parole dei legali di Signorini: “Non è permesso insultare e torturare sui social il prossimo”
Sul fronte di Signorini, a commentare la decisione è stato l’avvocato Domenico Aiello, che insieme alla collega Daniela Missaglia segue la posizione del conduttore.
Il passaggio più forte, destinato a diventare virale, è questo: “Deve esser chiaro che non è possibile calpestare con disinvoltura e insolenza i diritti individuali delle persone. Non è permesso insultare e torturare sui social il prossimo; e non è possibile ricevere tutele per una pianificata e ramificata organizzazione votata alla diffamazione aggravata a scopi di lucro personale”.
Nella stessa linea, Aiello ha aggiunto un tema che va oltre il caso specifico e tocca l’ecosistema digitale: “Anche i web hosting, i grandi colossi della rete sempre pronti a macinare grandi ricavi, senza porsi problemi di etica e responsabilità sono moralmente concorrenti nell’illecito se non favoreggiatori”.
È un messaggio chiaro: per i legali, la questione non riguarda solo chi pubblica, ma anche chi ospita e monetizza. E infatti Aiello ha ricordato di aver annunciato una denuncia nei confronti dei legali rappresentanti di Google Italia e Google Ireland.
La “penale” da 2mila euro e le spese legali: quanto pesa una violazione
Nel provvedimento compare anche una misura economica che serve, di fatto, a rendere efficace l’ordine del giudice: se Corona dovesse violare una delle disposizioni, dovrà pagare 2mila euro “per ciascuna singola violazione”, moltiplicata per ogni giorno di ritardo. Inoltre, gli vengono attribuite spese legali per circa 9mila euro.
In termini semplici: non è un “avviso”, ma un meccanismo che scoraggia la disobbedienza. Nel diritto civile, questo tipo di somma per ogni violazione richiama l’idea delle misure di coercizione indiretta, cioè un incentivo economico a rispettare l’ordine del tribunale.
Il punto, per chi guarda da fuori, è anche comunicativo: quando c’è una cifra chiara associata a ogni violazione, il provvedimento diventa “misurabile” e quindi più comprensibile al grande pubblico. Ed è spesso lì che, sui social, si sposta la narrazione: dalla sostanza giuridica al gesto politico.
La versione di Corona: “Io non mi fermo” e l’accusa di censura
La reazione di Fabrizio Corona è arrivata sul suo canale Telegram, con toni duri e un appello esplicito ai follower.
“Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. Io non mi fermo. Ma se oggi zittiscono me, ragazzi domani zittiscono voi”.
E ancora: “Il giudice blocca Falsissimo. Stasera è in programma la puntata come sapete. Notizia di tutti i giornali: un giudice mi diffida e mi censura mentre indago su fatti gravi. Gravi – scrive – Non una condanna. Non una smentita. Solo tanta, ma tanta paura della verità”.
Infine l’invito: “fare casino”. E la chiusura: “Perché questa non è Giustizia. È un sistema marcio. O facciamo rumore o ci seppelliscono nel silenzio che loro vogliono”.
Stop preventivo o censura? Il nodo dell’articolo 21
Nella vicenda emerge un passaggio decisivo: la difesa di Corona ha sostenuto che bloccare la puntata avrebbe i contorni di “un controllo preventivo sull’informazione, sostanzialmente assimilabile a una forma di censura, istituto che l’ordinamento repubblicano, in ossequio all’articolo 21 della Costituzione, ha definitivamente espunto”.
La replica del giudice, secondo quanto riportato, è che non si tratterebbe di censura ma di uno stop preventivo in sede civile.
Qui serve una bussola: l’articolo 21 tutela la libertà di manifestare il proprio pensiero e stabilisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Ma prevede anche che possano esistere interventi dell’autorità giudiziaria, in casi e forme previste dalla legge.
In altre parole: “censura” e “tutela giudiziaria” non sono sinonimi. La differenza, spesso, sta nel perimetro e nella motivazione: un giudice civile può intervenire per evitare un danno che ritiene imminente o in corso, soprattutto quando si invocano reputazione e diritti della persona.
Quando entrano in gioco privacy e materiale personale: il tema revenge porn
Nella ricostruzione del caso, viene citato anche un profilo delicatissimo: Corona sarebbe stato denunciato per revenge porn per aver diffuso materiale privato su Signorini.
Qui il tema esce dalla dialettica “cronaca vs diffamazione” e tocca un confine ancora più netto: la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti è un reato specifico previsto dal codice penale.
Sul piano pratico, il Garante per la protezione dei dati personali spiega che il revenge porn riguarda la pubblicazione o diffusione di immagini o video intimi senza consenso e fornisce indicazioni su tutele e strumenti di intervento.
Il contesto: accuse, indagini e il rischio di trasformare tutto in show
Nel racconto della contesa compare anche un punto che, per forza di cose, impone cautela: viene riportato che contro Signorini ci sarebbe un’inchiesta con indagine per violenza sessuale, dopo una denuncia, e che la persona che ha presentato denuncia avrebbe ribadito il racconto sentito come testimone.
Su questi passaggi, la regola per un lettore generalista è semplice: un’indagine non è una condanna. E la giustizia lavora su prove, non su narrazioni. Proprio per questo, quando il conflitto si sposta sui social e diventa intrattenimento, il rischio è che la percezione pubblica corra più veloce dei fatti accertati.
Ed è qui che un giudice possa ritenere necessario un intervento cautelare: non per “tappare la bocca” a qualcuno, ma per evitare che un contenuto potenzialmente lesivo continui a circolare in modo incontrollato.
Lo sapevi che…?
Le inibitorie online non colpiscono solo chi pubblica. In alcuni casi, i provvedimenti ordinano la rimozione “da ogni hosting provider” e da ogni profilo o canale riconducibile a chi ha caricato i contenuti. È un modo per evitare il classico “effetto idra”: togli da una parte e ricompare altrove.
FAQ: domande che molti stanno cercando online
Il giudice può bloccare un video prima che esca?
Sì, in sede civile può adottare provvedimenti cautelari urgenti se ritiene che ci sia un danno imminente o che stia proseguendo.
È censura?
Dipende dal caso. L’articolo 21 vieta la censura sulla stampa, ma l’autorità giudiziaria può intervenire secondo legge.
Cosa rischia chi viola l’ordine del giudice?
In questa vicenda è prevista una somma di 2mila euro per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo, oltre alle spese legali.
Che responsabilità hanno i social e gli hosting?
Il tema è controverso e spesso finisce in contenziosi. I legali di Signorini parlano di responsabilità morale e concorso nell’illecito se non si rimuovono contenuti segnalati.
Cos’è il revenge porn?
È la diffusione non consensuale di immagini o video intimi. È un reato previsto dall’art. 612-ter.






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