I giudici della quinta sezione del Tar di Palermo, presidente Stefano Tenca, hanno accolto il ricorso presentato dai Comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina, e annullato il decreto assessoriale del 5 febbraio 2025 con cui la Regione Siciliana aveva ricalcolato i trasferimenti a loro destinati per l’anno 2013.
La controversia trae origine da un errore commesso nel 2013, quando la Regione Siciliana, utilizzando dati demografici non aggiornati risalenti al 2001, aveva classificato i comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina come enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, escludendoli dai benefici previsti per i comuni più piccoli nell’ambito del riparto del fondo delle autonomie locali.
Nel corso del contenzioso, il Cga, aveva riconosciuto l’errore e ordinato alla Regione di includere i due Comuni nella fascia demografica corretta e quindi inferiore a 5.000 abitanti, sulla base dei dati Istat 2012 e di rideterminare le somme a loro spettanti per l’annualità 2013. I due comuni assistiti dall’avvocato Giuseppe Ribaudo hanno ottenuto quanto richiesto visto che paradossalmente le amministrazioni comunali avrebbero dovuto restituzione di fondi già percepiti.
Per effetto della sentenza, l’assessorato regionale delle Autonomie Locali dovrà procedere a un nuovo e corretto ricalcolo delle somme dovute ai Comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina per l’anno 2013, tenendo conto in modo sostanziale della loro corretta dimensione demografica.
Il Tar Sicilia ha accolto le tesi dei Comuni, annullando il decreto regionale. I giudici amministrativi hanno stabilito che l’Amministrazione regionale, pur non incorrendo in una nullità per violazione del giudicato in senso tecnico, ha commesso un vizio di eccesso di potere .
Nella sentenza si legge che l’utilizzo del dato storico del 2012, senza una rivalutazione economica basata sulla corretta classificazione demografica, “comporta il mantenimento in vita di effetti finanziari fondati su un presupposto fattuale rivelatosi erroneo”. Il Collegio ha chiarito che una lettura meramente formale della precedente sentenza del CGARS sarebbe “eccessivamente riduttiva e non coerente con la ratio della pronuncia”.
Il Tribunale ha inoltre riscontrato la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, evidenziando come i Comuni ricorrenti avessero ricevuto contributi “significativamente inferiori” rispetto ad altri enti della medesima fascia demografica, senza alcuna motivazione plausibile a giustificazione di tale disparità di trattamento .
L’avvocato Giuseppe Ribaudo, difensore dei Comuni, ha espresso grande soddisfazione per l’esito del giudizio: “Questa sentenza ristabilisce un principio fondamentale di giustizia sostanziale. Il Tribunale ha pienamente accolto le nostre tesi, riconoscendo che l’Amministrazione regionale, pur recependo formalmente la precedente pronuncia del Cga, ne aveva di fatto vanificato gli effetti con un atto irragionevole e lesivo dei diritti dei miei assistiti. È stata censurata l’applicazione di un criterio, quello della spesa storica, basato su un presupposto demografico errato, e riaffermato il principio di uguaglianza nel riparto delle risorse pubbliche che apre grandi aspettative per tutti i comuni siciliani. Siamo lieti che il TAR abbia annullato il decreto, imponendo un riesercizio del potere che sia finalmente giusto, corretto e rispettoso del giudicato”.






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