I giudici della corte dei conti d’appello presieduta da Giovanni Coppola (Tommaso Brancato consigliere, Valter Del Rosario consigliere, Guido Petrigni consigliere relatore, Giuseppe Colavecchio consigliere), hanno assolto l’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto, difesa dagli avvocati Domenico Pitruzzella e Paolo Maria Gemelli, che era stata citata in giudizio dalla procura contabile per danno erariale nei confronti del ministero della giustizia.
L’ex presidente era finita davanti ai giudici contabili per avere autorizzato il pagamento di compensi destinati a tre coadiutori dell’amministratore giudiziario, ai quali erano stati conferiti anche incarichi aziendali nell’impresa oggetto dell’amministrazione giudiziaria, facendo gravare indebitamente sullo Stato il relativo complessivo importo di 35 mila euro. ù
La vicenda si colloca nell’ambito della gestione dei beni sequestrati e trae origine da una relazione ispettiva del ministero della giustizia, ispettorato generale, del 19 luglio 2016. Dalla relazione ispettiva, era emerso, infatti, che, nel corso della gestione di una azienda sequestrata, la Saguto aveva autorizzato con provvedimento del 15 aprile 2015 la liquidazione dell’importo ponendo lo stesso a carico dell’erario.
Gli ispettori avevano sostenuto, sostanzialmente, l’estraneità della spesa in questione alla fattispecie prevista dalla norma, con conseguente danno per l’amministrazione statale che aveva indebitamente sostenuto il relativo esborso. Secondo i giudici contabili l’azione della Saguto era legittima
. La sostituzione dei componenti della famiglia a cui era stato sequestrato il bene era necessaria per la prosecuzione dell’attività dell’azienda. Anche i giudici di appello hanno confermato la decisione di primo grado.
“Il contestato provvedimento – si legge nella sentenza – con il quale l’odierna appellata ha autorizzato il pagamento controverso, ponendo lo stesso a carico dell’Erario con diritto a recupero in caso di revoca del sequestro, appare, dunque, conforme alla disciplina che regola la fattispecie, che riguarda proprio la gestione delle aziende sequestrate, come ben ha individuato il giudice. Al riguardo, va, anzitutto, osservato che, diversamente rispetto a quanto affermato dall’ufficio requirente, la motivazione recata dalla citata istanza dell’amministratore giudiziario sebbene sintetica, appare, in concreto, sufficientemente chiara, riferendosi la stessa alla momentanea crisi di liquidità che la società stava attraversando a causa dei ritardi nei pagamenti da parte degli enti committenti”.
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