La corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha annullato l’avviso di accertamento della Agenzia delle Entrate di Palermo nei confronti di un avvocato, per un totale tra imposte e sanzioni di  oltre 520 mila euro, sulla base di indagini della Guardia di finanza.

Nel corso della verifica i militari rilevavano che il professionista risultava, con la medesima partita Iva, anche titolare di una azienda agricola esercente attività di produzione di vini ed invitavano il contribuente a giustificare i dati ed i movimenti risultanti  dai conti correnti bancari al fine di dimostrare di averne tenuto conto per la determinazione del reddito imponibile.

L’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione le somme relative alle movimentazioni bancarie che non riteneva giustificate imputandole, però, esclusivamente all’attività professionale di avvocato. L’avvocato, assistito dai legali Angelo Cuva e Giuseppe Giamportone, con il ricorso ha eccepito la illegittimità dell’avviso di accertamento perché fondato su elementi presuntivi di reddito che non rispecchiano la reale capacità contributiva del contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale nel 2015 aveva accolto le tesi difensive annullando l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle entrate ha presentato appello contro la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al legale. I giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello dell’ufficio e ribadito la illegittimità dell’avviso di accertamento evidenziando in particolare che lo stesso risulta carente “di una ricostruzione analitica dei redditi posseduti a vario titolo dal contribuente.

E’ onere dell’Amministrazione Finanziaria distinguere i redditi posseduti dal soggetto sottoposto ad attività di accertamento del contribuente, di conseguenza, può essere chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima”.

I giudici hanno accolto le tesi degli avvocati. “Nell’accertamento – spiega l’avvocato Cuva – non viene spiegato il procedimento logico-giuridico utilizzato e seguito per attribuire una certa operazione bancaria esclusivamente all’attività professionale di avvocato piuttosto che all’attività agricola per la quale la determinazione del reddito deve essere effettuata in base alle rendite catastali”.