Il danno causato dal crollo di un balcone non è a carico del condominio, ma del solo proprietario dell’abitazione.
Così ha deciso il giudice Giuseppa Caraccia del Tribunale di Palermo, nella sentenza pubblicata in data 17 aprile di quest’anno.
La vicenda inizia il 25 marzo 2014. Una donna ha parcheggiato la sua Opel Meriva in via Noto sotto una serie di balconi del condominio di via Catania al civico 17.
La mattina successiva la donna, difesa nel processo dall’avvocato Rosario Dolce, ha trovato l’auto distrutta dai calcinacci caduti dal balcone al terzo piano.
Secondo quanto riportato nelle relazioni dei vigili del fuoco e dei carabinieri il distacco è avvenuto solo da quel balcone. Secondo il proprietario dell’immobile a pagare doveva essere il condominio.
Non così per il giudice che ha condannato il proprietario a pagare 10.700 euro il valore dell’auto secondo il consulente del giudice e 2.465 euro quale spesa sostenuta per essere stato costretto a noleggiare un’altra autovettura in attesa di ricevere la consegna della nuova auto ordinata in data 22 maggio 2014 e consegnata per il 30 settembre successivo. Inoltre i 200 euro serviti per trasportare l’auto distrutta con un carro attrezzi.
Infine il proprietario dovrà pagare anche le spese legali quantificate in 5200 euro. “Con questa sentenza è stato stabilito un principio innovativo nel nostro ordinamento – afferma l’avvocato Dolce – precisando che i danni cagionati dal crollo intero di un balcone sono riconducibili solo al proprietario dell’appartamento a cui è posto a servizio e non al Condominio”.
Commenta con Facebook