Il giudice della sezione lavoro del tribunale di Palermo ha condannato l’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello a pagare le differenze contributive ad alcuni professionisti per i mancati introiti nel corso della loro attività durante l’emergenza Covid.
L’azienda dovrà dare a ciascun professionista che ha presentato ricorso 17 mila euro oltre a interessi e rivalutazione, e ordinano la regolarizzazione contributiva. E’ stata accolta la tesi degli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Davide Marceca che sostenevano che il compenso dei collaboratori doveva essere di 22 euro l’ora, come quanto pagava l’Asp e non i 17 euro circa versati dall’azienda ospedaliera.
I collaboratori erano stati reclutati nell’ambito dell’avviso pubblico regionale del 4 gennaio 2021 per svolgere attività connesse alla gestione della pandemia, dal tracciamento dei contagi al trattamento informatizzato dei dati, fino al supporto al piano vaccinale. Per gli assistenti periti informatici era previsto un compenso omnicomprensivo lordo di 22 euro l’ora, riportato anche nei contratti individuali.
Al termine degli incarichi, tuttavia, dall’esame delle buste paga era emerso che il calcolo della retribuzione partiva da importi compresi tra circa 16,65 e 17,56 euro lordi l’ora. Una situazione diversa da quella riscontrata per colleghi della stessa qualifica in servizio presso l’Asp di Palermo, i cui cedolini partivano invece dalla base di 22 euro lordi.
Secondo la ricostruzione sottoposta al giudice, l’azienda ospedaliera aveva considerato i 22 euro come costo complessivo per l’ente, sottraendo preventivamente i contributi a carico del committente. Il Tribunale ha respinto questa interpretazione, chiarendo che il compenso lordo comprende gli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore, mentre i contributi dovuti dal committente costituiscono una voce distinta e non possono essere sottratti dalla somma pattuita.
Nelle due cause, l’Azienda è stata condannata a corrispondere le differenze retributive, quantificate nell’ordine di circa 17 mila euro per ciascun collaboratore, oltre a interessi e rivalutazione, nonché a regolarizzare la posizione contributiva e a rimborsare le spese legali e, nei casi previsti, quelle della consulenza tecnica. Le domande relative al ricalcolo dell’indennità DIS-COLL non sono state esaminate nel merito per una ragione procedurale, legata alla mancata presentazione preventiva della richiesta all’INPS.
“Queste sentenze riconoscono un diritto che era già scritto nell’avviso pubblico e nei contratti: il compenso pattuito non può essere ridotto attraverso un’interpretazione che trasferisce sul lavoratore costi che la legge pone a carico del committente – dichiarano gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio legale Leone-Fell & C. e Davide Marceca, responsabile del dipartimento Lavoro -. “Parliamo di professionisti che hanno lavorato durante l’emergenza Covid, contribuendo ad attività essenziali per la gestione della crisi sanitaria. È importante che chi ha svolto incarichi analoghi verifichi attentamente i propri cedolini: se è stato applicato lo stesso criterio di calcolo, potrebbero esserci differenze retributive rilevanti da recuperare”.






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