Con provvedimento del 2 gennaio 2026 il Tribunale del Lavoro di Messina, nella persona del G.U. d.ssa Graziella Bellino, decidendo un ricorso ex art.28 L.300/1970 proposto dalla FLC CGIL di Messina, ha chiarito l’inadeguatezza dell’informazione resa dalla Dirigente scolastica ed ha preso posizione in ordine al mancato avvio della contrattazione d’istituto: in particolare il Tribunale, verificando che solo a seguito della proposizione del ricorso erano infine state fornite le dovute informazioni (prima del tutto carenti ed inadeguate, come denunciato dalla FLC di Messina) ed era finalmente stato avviato con netto ritardo il tavolo di contrattazione, ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ma, dovendo regolare le spese di lite, ha chiarito come le condotte sin lì tenute dal Dirigente scolastico non fossero giustificabili ed ha comunque condannato l’Amministrazione alle spese di lite.
La FLC CGIL di Messina accoglie con soddisfazione l’affermazione della correttezza della propria impostazione che ha finalmente ricondotto al doveroso rispetto delle prerogative sindacali una dirigenza scolastica sin lì renitente.
Luogo: Messina
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