I giudici della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana di primo grado hanno assolto Antonino Rizzotto e Salvina Profita prescrivendo il diritto al risarcimento del danno di quasi 500 mila euro contestato dalla procura contabile per i fondi sulla formazione. All’ex deputato regionale, difeso dall’avvocato Giuseppe Ribaudo, veniva contestata la gestione e la rendicontazione dei fondi pubblici da parte dei rappresentanti legali dell’ente di formazione Isfordd.
Secondo le indagini Rizzotto era sospettato di avere utilizzato per fini personali ingenti finanziamenti pubblici concessi all’istituto formativo per disabili e disadattati sociali e in seguito revocati dalla Regione Siciliana. La procura aveva accertato che l’ente aveva beneficiato di tre finanziamenti per complessivi 680 mila euro. Soldi che erano stati revocati dal dipartimento regionale della formazione per gravi irregolarità riscontrare. Il recupero delle somme non è stato ottenuto perché la società nel frattempo era stata dichiarata fallita.
L’avvocato alla luce della nuova legge del 2026 ha eccepito che la restituzione delle somme era prescritta visto che il termine dei cinque anni dovesse decorrere dalla scadenza dell’obbligo di rendicontazione delle attività formative finanziate, avvenuta nel 2016, e che nessun atto interruttivo fosse stato messo in atto dall’amministrazione regionale siciliana, assessorato alla formazione professionale. I giudici hanno accolto la tesi del legale.
La decisione rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità amministrativa, ribadendo la centralità del termine di adempimento degli obblighi di rendicontazione quale momento di avvio del termine prescrizionale, a tutela della certezza dei rapporti giuridici e del diritto di difesa delle parti convenute.
“La strategia processuale – dice l’avvocato Giuseppe Ribaudo – incentrata sulla preliminare eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, si è rivelata decisiva. La Corte dei conti, infatti, aderendo alla prospettazione della difesa, ha riconosciuto la fondatezza dell’eccezione, dichiarando estinta per prescrizione l’azione risarcitoria promossa dalla Procura Regionale. Tale accoglimento ha definito il giudizio in senso pienamente favorevole agli assistiti, rendendo superfluo l’esame nel merito delle contestazioni di responsabilità e portando alla loro completa assoluzione dalle pretese erariale”.






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