Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, ha sospeso l’esecutività della sentenza breve del Tar Sicilia–Palermo n. 2209/2025 relativa all’impianto di betonaggio di cantiere realizzato in contrada Irosa, nei pressi dello svincolo dell’A19 Palermo–Catania. L’ordinanza è stata emessa il 21 gennaio, con Presidente Roberto Giovagnoli ed estensore Sebastiano Di Betta, accogliendo la domanda cautelare proposta da Euroasfalti Srl. La decisione congela, in via temporanea, gli effetti della pronuncia di primo grado che aveva annullato un atto del Comune di Petralia Sottana.
La decisione del Tar e l’atto comunale impugnato
La sentenza del Tar aveva annullato la nota prot. gen. n. 7498 del 7 luglio 2025, con cui il Comune di Petralia Sottana aveva ritenuto di non adottare misure inibitorie o repressive nei confronti dell’impianto di betonaggio. L’impianto era stato realizzato a seguito della presentazione di una SCIA a fine ottobre 2024 e localizzato in un’area prossima allo svincolo autostradale, in funzione delle attività di cantiere collegate alla manutenzione straordinaria della galleria Tremonzelli. Secondo il Tar, la valutazione dell’amministrazione comunale non risultava legittima, determinando l’annullamento dell’atto.
Il fumus e il periculum valorizzati dal Cga
Nel motivare la tutela cautelare, il Collegio del Cga evidenzia, già in sede interinale, profili di fumus boni iuris, anche sul piano preliminare e processuale. Tuttavia, l’elemento decisivo è individuato nel periculum in mora, ritenuto di particolare intensità. Secondo l’ordinanza, l’immediata esecuzione della sentenza del Tar avrebbe potuto innescare iniziative amministrative incisive sull’operatività dell’impianto di betonaggio, con effetti potenzialmente immediati e difficilmente reversibili.
Il rischio di blocco del cantiere sulla A19
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa sottolinea come un intervento repressivo sull’impianto avrebbe potuto determinare, “a catena”, il blocco della fornitura di calcestruzzo, con conseguente interruzione o grave compromissione delle lavorazioni connesse alla galleria Tremonzelli. Si tratta di un intervento qualificato come strategico, in quanto finalizzato a garantire la sicurezza e la continuità della principale direttrice viaria regionale, l’asse A19 Palermo–Catania, infrastruttura essenziale per i collegamenti interni dell’Isola.
La natura dell’impianto e la questione urbanistica
Resta ora riservato alla decisione di merito l’esame delle questioni centrali della controversia. In particolare, il giudizio dovrà chiarire la qualificazione dell’impianto di betonaggio come opera provvisoria e strumentale al cantiere, nonché il relativo regime urbanistico-edilizio applicabile. La sospensione disposta dal Cga consente, nelle more, di mantenere lo status quo, evitando che l’esecuzione immediata della sentenza di primo grado produca effetti irreversibili su un’opera pubblica ritenuta di interesse primario.






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