A conseguire il titolo di avvocato specialista potevano concorrere i dottori di ricerca, mentre per i professori universitari ordinari era necessario un esame. Un regolamento illogico che i giudici del Tar Lazio hanno annullato.

A rivolgersi ai giudici amministrativi è stato il professore universitario e avvocato palermitano Salvatore Raimondi che dopo anni di insegnamento di diritto amministrativo avrebbe dovuto sostenere un esame per ottenere il titolo.

I giudici hanno bacchettato il ministero della giustizia di illogicità e dichiarato illegittimo il regolamento. Il regolamento era stato modificato con il decreto del primo ottobre 2020. “Il titolo di avvocato specialista – si legge nella norma – può essere conferito dal Consiglio Nazionale Forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca dove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione”.

In base al regolamento l’avvocato professore ordinario di diritto civile, di diritto penale o di diritto amministrativo, e degli altri settori di specializzazione previsti non può avere conferito dal consiglio nazionale forense, in relazione alla comprovata esperienza, il titolo di avvocato specialista, che invece può essere conferito dall’avvocato che abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca in uno dei settori di specializzazione.

“E’ evidente che una simile disposizione è illogica – si legge nella sentenza – nella misura in cui consentendo il conseguimento del titolo di avvocato specialista al dottore di ricerca nega la medesima possibilità al professore ordinario, che ha raggiunto la piena maturità scientifica e che quindi dimostra una maggiore competenza scientifica nel settore”. Alla luce della sentenza il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Cnf anche ai professori ordinari nei relativi settori di specializzazione.