La prima sezione del Tar Palermo, presidente Salvatore Veneziano, ha respinto il ricorso presentato dalla società Mondello Immobiliare Italo-Belga contro il decreto di decadenza della concessione della spiaggia di Mondello.

Il provvedimento, firmato lo scorso 26 febbraio dall’assessore regionale al Territorio Giusi Savarino, era stato emesso sulla scorta di presunte gravi violazioni e inadempienze agli obblighi contrattuali. Alla luce della sentenza del Tar di Palermo la decadenza della concessione è legittima.

Per i giudici della prima sezione del Tar i provvedimenti di decadenza della concessione della Italo Belga sono legittimi e si basano su tre punti: l’interdittiva antimafia alla società Gm Edil srls, gli affidamenti a soggetti terzi senza autorizzazione da parte della Regione e gravi violazioni degli obblighi concessori.

I giudici nelle 86 pagine della sentenza passano al setaccio tutti questi punti che a febbraio di quest’anno sono alla base del provvedimento con il quale l’assessorato regionale al Territori ha dichiarare la decadenza della concessione demaniale all’Italo Belga, società che gestisce gli stabilimenti balneari di Mondello..

Tra i fattori determinanti ci sono le risultanze antimafia. La prefettura di Palermo ha emesso un’informativa interdittiva nei confronti della G.M. Edil s.r.l., impresa alla quale erano stati affidati diversi servizi all’interno dello stabilimento. La Italo Belga ha affidato attività rilevanti nella gestione della spiaggia alla G.M. Edil s.r.l. e alla Mida s.r.l. in assenza o oltre i limiti delle autorizzazioni previste. Tra i servizi affidati figurano la pulizia della spiaggia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione delle cabine e delle strutture, oltre alle attività di ristorazione e ai servizi accessori. Attività considerate dalla concessionaria “secondarie”, ma ritenute dall’amministrazione parte integrante della gestione dello stabilimento e, quindi, non delegabili senza specifico via libera.

Ritenuta legittima anche quanto stabilito dalla Regione che ha quindi richiamato l’articolo 47 del Codice della navigazione, che prevede la decadenza della concessione in caso di “abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione e di inadempienza agli obblighi derivanti dalla stessa o imposti dalla legge”. La gestione sarebbe stata di fatto trasferita a terzi e gli obblighi concessori violati in modo grave e continuativo.

”Nell’attuale contesto, essendo ormai conclusa la stagione estiva ed essendo ormai prossima anche la conclusione della stagione balneare (prevista per il 31 ottobre, – scrivono i giudici – non vi sono elementi per ritenere che l’ampia discrezionalità sulla gestione del bene demaniale di cui si discute, già riconosciuta dal giudice di appello in sede cautelare, debba risultare indefinitamente ristretta dal permanere di un concessionario con il quale risulta ormai irrimediabilmente incrinato il rapporto fiduciario”.

Adesso la società Italo Belga può presentare appello al Cga prima in fase cautelare per sospendere la sentenza poi nel merito.