I loro impianti elettrici privati e tutte le apparecchiature collegate in rete erano andati in fiamme e distrutti in pochi secondi per colpa di uno sbalzo di tensione ma l’Enel si era rifiutata di risarcire i danni provocati. E’ finta bene la disavventura di tre utenti di Terrasini, nel Palermitano, ma sono serviti quasi due anni di perizie tecniche e udienze in Tribunale affinché la colossale società produttrice e distributrice di energia elettrica e gas fosse obbligata a risarcire i danni provocati.

Nello specifico sono state condannate dal Giudice di Pace di Palermo due società del gruppo, Enel Distribuzione S.p.a. ed Enel Servizio Elettrico S.p.a., riconosciute responsabili dello sbalzo di tensione dai 220 volt previsti per il normale funzionamento degli impianti a oltre 500. Un picco eccessivo che ha causato danni per migliaia di euro.

“La legge – spiega avvocato Antonino Badalamenti, del Foro di Palermo, che ha difeso i tre utenti – prevede una responsabilità oggettiva del produttore, nella fattispecie Enel S.p.a., per i danni da sbalzo di tensione con l’unica esimente del caso fortuito (ad es. il fulmine o l’evento meteorologico avverso ed imprevedibile. In tutti gli altri casi, sia l’ente produttore sia l’ente distributore dell’energia elettrica sono tenuti a risarcire i danni causati agli utenti”.

Il Giudice di Pace di Palermo, attraverso tre sentenze, ha condannato Enel Servizio elettrico S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a., a risarcire tutti i danni subiti dai tre consumatori. Infatti, nella vicenda, sono stati provati i danni materiali subiti e, tuttavia, Enel non è riuscita a provare il caso fortuito in quanto, lo sbalzo di tensione è stato causato da un guasto tecnico sulla linea di trasmissione dell’energia elettrica.

“La legge prevede un obbligo contrattuale di fornitura di energia elettrica – sostiene l’avvocato Badalamenti – che impone, nel caso di specie, il rispetto dei limiti garantiti, (230 volt +/- 10%),  la cui inosservanza configura un grave inadempimento contrattuale che è riconducibile non solo alla semplice utilizzabilità dell’energia ma anche alla sicurezza dell’energia stessa. Inoltre colui che ha provocato un danno è tenuto al risarcimento dello stesso in favore di colui che lo ha subito e l’imprenditore deve rispondere dei danni causati a causa dell’esercizio di attività che, per loro natura o per la natura dei mezzi adoperati, si rileva pericolosa.

Il Giudice di Pace di Palermo ha confermato la tesi dell’avvocato in tutti e tre i procedimenti civili condannando le suddette società al risarcimento dei danni e delle spese legali sostenute.