I giudici del Tar d Palermo hanno confermato la legittimità della gara da quattro milioni e 700 mila euro dell’Asp di Agrigento per la fornitura per i prossimi cinque anni di reagenti, attrezzatura sanitaria e materiali biomedici. Contro l’aggiudicazione aveva presentato ricorso la multinazionale statunitense Abbott s.r.l. assistita da cinque avvocati, che nel 2020 per aveva vinto la gara unica nazionale per la fornitura dei test sierologici bandita dal governo italiano.

L’azienda sanitaria, assistita dagli avvocati Giancarlo Pellegrino e Sandro Di Carlo, ha dimostrato sia in fase cautelare di primo e secondo grado e adesso nel merito la bontà delle scelte nel garantire le forniture.

“Non ci sono stati criteri discriminatori che hanno favorito gli altri concorrenti – spiegano in una nota i legali dell’Azienda sanitaria – Tra l’altro l’azienda americana aveva presentato la propria offerta per concorrere e i criteri di selezione scelti dall’Asp di Agrigento, erano pienamente legittimi, corretti e non discriminatori come confermato dai giudici amministrativi”.

“C’è l’onore dell’immediata impugnazione le sole clausole che impediscono la partecipazione alla gara o impongono oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura ovvero che rendono impossibile la stessa formulazione dell’offerta, impedendo il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara – scrivono i giudici del della seconda sezione del Tar presieduti da Nicola Maisano – Invece per le altre previsioni, comprese quelle come quelle oggetto del presente giudizio – Devono, dunque, considerarsi escludenti le sole clausole che precludono la partecipazione alla gara perché prescrivono in modo univoco requisiti soggettivi, di ammissione o partecipazione alla gara, arbitrari e discriminatori; o perché prevedono situazioni di fatto la cui carenza determina in via immediata e diretta l’esclusione dalla gara o che danno luogo ad un’abnorme restrizione dell’accesso alla selezione, precludendo all’operatore di formulare adeguate offerte di gara in chiave competitiva. Non si è in nessuna delle due ipotesi tanto che la società statunitense stessa avrebbe potuto, come poi ha fatto in corso di causa, ha presentato la propria offerta”.

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