Con la sentenza n. 68 depositata il 22 maggio, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia tramite procreazione medicalmente assistita (PMA) legittimamente praticata all’estero. La decisione, accogliendo le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lucca, segna un punto di svolta nel diritto di famiglia italiano, ponendo al centro l’interesse del minore e il rispetto dei principi costituzionali.
Il contesto della decisione
La pronuncia si inserisce in un dibattito giuridico e sociale di lunga data, che vede al centro le nuove realtà familiari createsi grazie alle tecniche di PMA. In Italia, la legge n. 40/2004 regola l’accesso alla procreazione assistita, limitandolo alle coppie eterosessuali coniugate o conviventi.
Tuttavia, molte coppie, incluse quelle omosessuali, ricorrono a procedure di PMA all’estero, dove le normative sono spesso più permissive. Fino ad oggi, però, il riconoscimento in Italia della madre intenzionale – la donna che ha pianificato e voluto la nascita del bambino senza un legame biologico – era ostacolato da norme che richiedevano procedure complesse, come l’adozione in casi particolari, spesso inapplicabile per mancanza di consenso del genitore biologico.
La pronuncia della Corte
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68, ha chiarito che il divieto di riconoscere il figlio nato in Italia da PMA praticata all’estero lede i diritti fondamentali del minore. In particolare, la Corte ha evidenziato come tale impedimento violi:
- Articolo 2 della Costituzione, per la lesione dell’identità personale del nato e del suo diritto a uno stato giuridico certo e stabile fin dalla nascita.
- Articolo 3 della Costituzione, per l’irragionevolezza della disciplina attuale, che non trova giustificazione in un controinteresse costituzionale.
- Articolo 30 della Costituzione, per il pregiudizio al diritto del minore di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori.
La Corte ha sottolineato che il mancato riconoscimento della madre intenzionale compromette il diritto del bambino a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” e a “ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”.
Questo vuoto normativo, secondo i giudici, crea una disparità di trattamento rispetto ai figli nati da PMA praticata da coppie eterosessuali o in contesti che consentono l’adozione.
Il ruolo del Tribunale di Lucca
La sentenza nasce da una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Lucca, che ha messo in discussione la compatibilità del divieto con i principi costituzionali. Il caso riguardava una coppia di donne, una delle quali aveva partorito in Italia un bambino concepito tramite PMA eterologa all’estero, con il consenso dell’altra partner, definita madre intenzionale. L’ufficiale di stato civile aveva rifiutato la dichiarazione congiunta di riconoscimento del bambino, spingendo la coppia a ricorrere in tribunale. La Corte ha accolto le istanze, ribadendo che la normativa italiana non può ignorare i mutamenti sociali e le nuove configurazioni familiari.
Impatto sui diritti dei minori
La decisione della Corte pone al centro l’interesse superiore del minore, principio cardine del diritto di famiglia. Il mancato riconoscimento della madre intenzionale, infatti, preclude al bambino diritti fondamentali, come quelli successori e il mantenimento di un rapporto stabile con entrambi i genitori. La Corte ha evidenziato che tale situazione “pregiudica l’effettività del diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Inoltre, impedisce al minore di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Un passo verso l’aggiornamento normativo
La sentenza non si limita a dichiarare l’incostituzionalità del divieto, ma lancia un monito al legislatore affinché aggiorni la normativa in materia di PMA e diritto di famiglia. La Corte ha sottolineato la necessità di una legislazione che rifletta i cambiamenti sociali e garantisca tutele certe per i minori nati tramite tecniche di procreazione assistita, soprattutto in contesti transnazionali.
Implicazioni pratiche per gli uffici anagrafici
La decisione avrà un impatto immediato sulle prassi degli uffici di stato civile italiani. Gli ufficiali dell’anagrafe saranno chiamati a modificare le procedure per consentire la trascrizione degli atti di nascita che includano la madre intenzionale come genitore legale, senza la necessità di ricorrere a lunghe battaglie giudiziarie. Questo cambiamento semplificherà i percorsi per molte famiglie, garantendo al minore uno stato giuridico chiaro fin dalla nascita.





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