Niente botti a capodanno., Cresce il numero di città grandi e piccole che li vietano anche in Sicilia., Una battaglia difficile da combattere ma una scelta che viene anche dalla seconda città dell’Isola: Catania
L’ordinanza del sindaco Trantino
Per garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi per l’incolumità dei cittadini, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un’ordinanza che vieta botti e fuochi d’artificio durante le festività di Capodanno a Catania.
Il provvedimento dispone il divieto dalle ore 08.00 del 31 dicembre 2025, alle ore 24.00 del 01 gennaio 2026, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza (di cui all’art. 57 del Tulps), né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati di tutto il territorio cittadino.
Multe a chi viola il divieto
Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti; l’applicazione dell’articolo 650 del Codice di procedura penale; l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 7 bis D.Lgs 267/2000.
Scelta fatta anche da Enna
Anche l’Amministrazione comunale di Enna ha disposto il divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari di qualsiasi tipologia su tutto il territorio comunale. Il provvedimento sarà in vigore dal 31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.
Limitazioni anche per il concerto di Capodanno
In occasione del concerto di fine anno in piazza Duomo, inoltre, il primo cittadino ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza.
Il provvedimento vieta dalle ore 16,00 del 31.12.2025 alle ore 6,00 del giorno successivo, nel raggio di 250 metri da piazza Duomo e da piazza Università: l’introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità; di portare valigie, zaini di dimensioni superiori a cm. 30 di altezza, spray e liquidi urticanti e di qualsiasi tipo, bastoni per selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semiprofessionale (GoPro); mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro e alluminio (le bevande contenute in bottiglie di plastica saranno private del tappo); il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo, compreso spumante e champagne; comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici come il bivaccamento molesto.
Le multe
La violazione dell’ordinanza, fermo restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, comporta: l’applicazione dì una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00; la sanzione accessoria della confisca amministrativa degli oggetti e delle bevande indicate, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 689 del 24/11/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della stessa legge.






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