Nino Lo Presti

Magistrato del Consiglio di Giustizia Amministrativa

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Nel dibattito sulla riforma dei reati di violenza sessuale si affaccia l’idea che il consenso al rapporto debba essere “riconoscibile”. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la tutela dell’autodeterminazione sessuale. Ma proprio questa formula, se non maneggiata con estrema cautela, rischia di produrre effetti opposti a quelli auspicati.

Il primo problema è giuridico. Che cosa significa, in concreto, consenso “riconoscibile”? Riconoscibile da chi e secondo quali criteri? Il diritto penale vive di confini chiari: una clausola vaga affida al giudice un potere eccessivo e rende incerta la linea che separa il lecito dall’illecito, con evidenti tensioni rispetto al principio di legalità.

Ma il punto più critico è un altro, ed è sostanziale. Parlare di consenso “riconoscibile” sposta l’attenzione dalla sua assenza alla sua leggibilità. Non si chiede più se una persona abbia voluto il rapporto, ma se lo abbia comunicato in modo abbastanza chiaro. In sede processuale questo slittamento rischia di tradursi in un’indagine sul comportamento della vittima: parole non dette, gesti ambigui, silenzi, esitazioni. È esattamente il terreno su cui, per decenni, si è consumata la svalutazione della parola di chi denuncia.

La conseguenza è evidente: invece di rafforzare la tutela, si rischia di rimettere al centro la condotta della persona offesa, come se l’autodeterminazione sessuale fosse un messaggio da decifrare correttamente, e non un diritto da rispettare in modo assoluto. Così facendo, il processo torna a interrogarsi non tanto sulla violenza subita, quanto sulla capacità della vittima di “farsi capire”.

C’è poi un ulteriore effetto perverso. Se il consenso deve essere riconoscibile, diventa inevitabile interrogarsi sulla percezione dell’autore: poteva capire? doveva capire? Ancora una volta, il rischio dell’ambiguità viene spostato dalla condotta di chi agisce alla comunicazione di chi subisce. Ma nel diritto penale della violenza sessuale il dubbio non può gravare sulla vittima. Deve gravare su chi decide di oltrepassare un limite senza essere certo che quel limite non esista.

Non è un caso che negli ordinamenti europei più avanzati il legislatore parli di consenso libero, specifico, revocabile, talvolta espresso o chiaramente manifestato, evitando accuratamente formule fondate sulla “riconoscibilità”. Manifestare una volontà è cosa diversa dal renderla leggibile secondo parametri altrui, culturali o soggettivi.

Se davvero si vuole stare dalla parte delle vittime, bisogna dirlo senza ambiguità anche nel linguaggio normativo. La libertà sessuale non è un enigma comunicativo da risolvere a posteriori. È un diritto primario, che impone a chi agisce un dovere di astensione in assenza di un consenso certo. In questo ambito, il rischio dell’equivoco non può essere scaricato su chi subisce la violenza: deve ricadere interamente su chi la compie. Ogni riforma che dimentichi questo punto, anche se animata da buone intenzioni, finisce per indebolire proprio la tutela che afferma di voler rafforzare.

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