pippo manuli
Pensionato....opinionista per hobby, di fede repubblicana
Baglio
Oggetto: Partecipate nei piccoli Comuni – Dalla razionalizzazione alla moltiplicazione? Un appello alla coerenza istituzionale
Alla cortese attenzione di:
Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione
ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani
Organi di stampa e opinione pubblica
Premessa
La riforma Madia, culminata nel D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), nasceva con un obiettivo chiaro: razionalizzare, semplificare e ridurre drasticamente il numero delle società partecipate pubbliche, in particolare nei piccoli Comuni. Un obiettivo condivisibile, ispirato a principi di efficienza, trasparenza e contenimento della spesa pubblica.
Eppure, a distanza di anni, ci troviamo di fronte a un paradosso normativo e operativo: Comuni con meno di 15.000 abitanti che detengono fino a 6, 7, persino 8 partecipazioni societarie, in settori spesso sovrapposti o scarsamente strategici. Una proliferazione che appare in aperto contrasto con lo spirito della riforma.
Il caso emblematico dei Comuni sotto i 30.000 abitanti
Secondo i dati più recenti del MEF e dell’ANCI:
I Comuni sotto i 30.000 abitanti rappresentano oltre il 90% del totale nazionale.
Molti di essi detengono partecipazioni in più società, spesso senza una reale valutazione comparativa con forme alternative (consorzi, unioni, gestione diretta).
Il numero complessivo delle partecipate pubbliche, pur in lieve calo, resta elevato e frammentato, con oltre 5.000 soggetti censiti.
Le criticità normative e applicative
Il D.Lgs. 175/2016 non pone limiti numerici alle partecipazioni, nemmeno per i piccoli enti. Richiede però:
Motivazione puntuale della partecipazione (art. 5).
Analisi di convenienza rispetto ad altre forme di gestione (art. 7).
Obbligo di razionalizzazione annuale (art. 20).
Tuttavia, l’assenza di controlli effettivi e sanzioni incisive ha reso questi obblighi spesso meramente formali. Le dismissioni sono rare, le fusioni residuali, le duplicazioni frequenti.
L’anomalia dell’atto notarile per le delibere consiliari
In alcuni casi, si è giunti persino a richiedere il vaglio notarile per delibere consiliari che approvano la costituzione di partecipate pubbliche. Una prassi non prevista dalla normativa vigente, che genera solo costi aggiuntivi e confusione istituzionale. L’art. 31 del TUEL e il D.Lgs. 175/2016 non impongono alcun obbligo di rogito notarile per le deliberazioni consiliari: è sufficiente l’approvazione a maggioranza assoluta e la verbalizzazione da parte del Segretario comunale.
Appello alla coerenza e alla vigilanza
Chiediamo con forza:
Un monitoraggio effettivo da parte della Corte dei Conti e del MEF sulle partecipazioni nei Comuni sotto i 30.000 abitanti.
L’introduzione di limiti numerici e dimensionali alle partecipazioni per i piccoli enti, salvo motivate deroghe.
La valorizzazione delle forme associative pubblicistiche (unioni, consorzi) rispetto alla moltiplicazione di società di diritto privato.
L’eliminazione di prassi arbitrarie e costose, come l’obbligo di notarizzazione di atti consiliari non previsto dalla legge.
Conclusione
La trasparenza, l’efficienza e la sobrietà amministrativa non sono slogan, ma doveri costituzionali. La partecipazione pubblica deve essere uno strumento, non un fine. E nei piccoli Comuni, ogni euro speso in più per strutture ridondanti è un euro sottratto ai servizi essenziali.
Con rispetto istituzionale e spirito costruttivo, Aiace Sicilia.
Giuseppe Manuli V. Presidente.
Luogo: baglio S. Pancrazio, Baglio S. Pancrazio, 25, GIARDINI-NAXOS, MESSINA, SICILIA
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